| 1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. - Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
Quando un Comune, una Provincia, una Città metropolitana o
una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di una Regione invada la propria
competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte
costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge".
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