| 1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che ne
definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e
funzionamento.
Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale,
sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle Città
metropolitane della Regione.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia
richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti l'assemblea regionale, cinque Sindaci o
Consigli comunali che rappresentino complessivamente un
trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o
due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli
elettori. Lo statuto non è promulgato quando, avendo
partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i
voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.
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Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, anche con
riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo
regionale e il Presidente della Regione;
b) i casi di scioglimento anticipato
dell'Assemblea regionale;
c) la formazione delle leggi e degli atti
normativi della Regione, con particolare riferimento alla
partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle
Città metropolitane;
d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti
normativi e la richiesta di referendum;
e) i princìpi generali dell'autonomia finanziaria
e tributaria della Regione;
i) i princìpi generali della contabilità e del
bilancio regionale.
L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.
La legge regionale promuove l'equilibrio della
rappresentanza elettiva tra i sessi.
I consiglieri regionali non possono appartenere
contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad una
Assemblea regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento
europeo.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni".
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