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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59936
DDL4995-0010
Progetto di legge Camera n. 4995 - testo presentato - (DDL13-4995)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C4995. TESTIPDL
...C4995.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4995 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
       "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che ne
  definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e
  funzionamento.
     Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a
  maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale,
  sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle Città
  metropolitane della Regione.
     Lo Statuto è sottoposto a  referendum  popolare
  qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia
  richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un
  quinto dei componenti l'assemblea regionale, cinque Sindaci o
  Consigli comunali che rappresentino complessivamente un
  trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o
  due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli
  elettori.  Lo statuto non è promulgato quando, avendo
  partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i
  voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.
 
                               Pag. 8
 
     Lo Statuto disciplina:
         a)  la forma di governo della Regione, anche con
  riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo
  regionale e il Presidente della Regione;
         b)  i casi di scioglimento anticipato
  dell'Assemblea regionale;
         c)  la formazione delle leggi e degli atti
  normativi della Regione, con particolare riferimento alla
  partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle
  Città metropolitane;
         d)  l'iniziativa popolare di leggi e di atti
  normativi e la richiesta di  referendum;
         e)  i princìpi generali dell'autonomia finanziaria
  e tributaria della Regione;
         i)  i princìpi generali della contabilità e del
  bilancio regionale.
     L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.
     La legge regionale promuove l'equilibrio della
  rappresentanza elettiva tra i sessi.
     I consiglieri regionali non possono appartenere
  contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad una
  Assemblea regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento
  europeo.
     I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
  rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
  nell'esercizio o a causa delle loro funzioni".
 
DATA=980616 FASCID=DDL13-4995 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4995 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=018 PAGFIN=0008 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=499500 00 FASCIDC=13DDL4995 SORTNAV=0499500 000 00000 ZZDDLC4995 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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