| 1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - La legge regionale disciplina le forme e i
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modi delle intese della regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazioni di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro
Stato. Con legge sono disciplinate le modalità con cui il
Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo
assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che
il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.
La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede
all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge
che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo
dello Stato in caso di inadempienza".
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