| 1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 133. - Con legge costituzionale, sentite le
rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della
maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni
interessate espressa mediante referendum, si può
disporre la fusione di Regioni esistenti.
Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e
con l'approvazione della maggioranza della popolazione della
Regione interessata espressa mediante referendum, si può
modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si
possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni
interessate da mutamenti territoriali deve avere una
popolazione non inferiore a un milione di abitanti.
Con legge ordinaria, sentite le rispettive Assemblee
regionali e con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante
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referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano
richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.
Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni interessate espressa mediante referendum,
si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni
esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti
dalla legge. Si può inoltre, con legge regionale, con
l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni
interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne
la circoscrizione e la denominazione.
Con legge regionale, su iniziativa delle Città
metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si
possono istituire nuove Province o modificarne la
circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla legge".
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