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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59941
DDL4996-0002
Progetto di legge Camera n. 4996 - testo presentato - (DDL13-4996)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C4996. TESTIPDL
...C4996.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4996 ZZ13 ZZRL ZZPR
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     Onorevoli Deputati! - La Corte costituzionale (con
  sentenza n. 185 depositata il 26 maggio 1998 e pubblicata
  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana,
  prima serie speciale, n. 22 del 3 giugno 1998) ha dichiarato
  l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
  dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, e dell'articolo 3,
  comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (recante
  disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in
  campo oncologico e altre misure in materia sanitaria),
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.
  94, "nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del
  Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella
  cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la
  sperimentazione di cui all'articolo 1, a favore di coloro che
  versino in condizioni di insufficienti disponibilità
  economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei
  limiti oggettivi, soggettivi e temporali" indicati nella
  motivazione della stessa sentenza.
     Contestualmente, la Corte ha dichiarato non fondata la
  questione di legittimità costituzionale dei due articoli
  citati, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli
  articoli 3 (per profili diversi da quelli sui quali si fonda
  la dichiarazione di illegittimità costituzionale formulata
  dalla Corte), 70 e 77 della Costituzione.
     Il giudice delle leggi, inoltre, ha precisato che la
  dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
  censurate è circoscritta entro precisi limiti di "oggetto", di
  "soggetti" e di "tempo".
     Per quanto attiene al primo aspetto, la Corte ha
  puntualizzato che il diritto alla erogazione gratuita riguarda
  soltanto i farmaci rientranti nel "multitrattamento Di Bella",
  di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 1998,
  oggetto di sperimentazione clinica.
     Per quel che concerne il limite soggettivo, la Corte ha
  chiarito che la dichiarazione di legittimità costituzionale
  interessa esclusivamente i "pazienti affetti da patologie
  tumorali comprese tra quelle sottoposte alla sperimentazione
  in corso, di cui all'articolo 1, rispetto ai quali il medico
  ritenga, sotto la propria responsabilità e sulla base di
  elementi obiettivi, che non esistano valide alternative
  terapeutiche tramite medicinali o trattamenti già autorizzati
  per tali patologie".
     Per quel che riguarda, infine, il limite temporale, la
  sentenza citata osserva che il diritto all'erogazione gratuita
  del "multitrattamento Di Bella" può essere riconosciuto solo
  per il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 1, "cioè
  fino al momento in cui sia possibile disporre di dati
  scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire
  dalla situazione di incertezza attuale circa la non
  implausibile efficacia del "multitrattamento Di Bella",
  momento in cui dovrà operare la disciplina a regime".
     Riassuntivamente la Corte costituzionale afferma che
  "Entro i limiti suddetti il legislatore è costituzionalmente
  tenuto a provvedere, nella sua discrezionalità, agli
  interventi volti a garantire che possano usufruire del
  "multitrattamento Di Bella" anche i soggetti non ammessi alla
  sperimentazione, che non sono nelle condizioni di affrontare i
  relativi costi a causa di insufficienti disponibilità
  economiche alla stregua di criteri che spetta esclusivamente
  al legislatore stabilire secondo ragionevolezza".  La Corte
  conclude osservando che "Necessario per ricondurre la
 
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  disciplina legislativa a conformità costituzionale, tale
  intervento dovrà avere luogo con la più grande tempestività in
  ragione della particolare urgenza".
     Il presente decreto-legge intende dare puntuale attuazione
  alla richiamata sentenza della Corte costituzionale.
     Dopo attenta valutazione, è sembrato opportuno - al fine
  di escludere alla radice ogni possibilità di contenzioso a
  questo riguardo - rinunciare a definire una soglia di reddito
  o di situazione patrimoniale alla quale ancorare il diritto
  alla erogazione gratuita del "multitrattamento Di Bella".  Del
  resto, considerati i limiti oggettivi, soggettivi e temporali
  entro i quali opera la dichiarazione di incostituzionalità
  pronunciata dalla Corte, il riconoscimento del diritto
  indipendentemente dal livello delle disponibilità economiche
  dell'interessato è apparsa soluzione, oltreché equa, anche
  praticabile sotto il profilo dell'impatto finanziario.
     Lo strettissimo legame delineato dalla Corte fra la
  situazione dei pazienti oncologici che sono stati ammessi ai
  trattamenti sperimentali disciplinati dall'articolo 1 del
  decreto-legge n. 23 del 1998, e le condizioni di coloro che,
  pur affetti dalle medesime patologie, hanno dovuto sostenere i
  costi per l'acquisto dei farmaci del "multitrattamento Di
  Bella", suggerisce di ottemperare alle indicazioni della
  stessa Corte costituzionale liberalizzando l'accesso di tutti
  i pazienti (nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali
  precisati dalla Consulta) agli studi osservazionali già
  attivati in tutte le regioni italiane presso vari centri
  oncologici.  A ciò provvedono i commi 1 e 2 dell'unico articolo
  di cui si compone il provvedimento di urgenza.  Il primo di
  essi stabilisce che fino al termine della sperimentazione, di
  cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.
  94, hanno accesso agli studi osservazionali, i cui protocolli
  sono stati approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai
  sensi della disposizione citata, tutti i pazienti oncologici,
  a condizione che:
         a)  la patologia da trattare sia compresa tra
  quelle specificate nell'allegato 1, annesso al decreto-legge,
  il quale elenca i diversi tipi di neoplasia oggetto sia degli
  studi  stricto sensu  sperimentali, sia degli studi
  osservazionali disciplinati dall'articolo 1 del citato
  decreto-legge n. 23 del 1998;
         b)  il medico attesti, sotto la propria
  responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, come
  indicato dalla Corte, che non esistono valide alternative
  terapeutiche tramite l'impiego di medicinali o trattamenti già
  autorizzati per tale patologia e, pertanto, richieda, con il
  consenso informato del paziente, l'accesso di quest'ultimo al
  "multitrattamento Di Bella";
         c)  la richiesta di trattamento sia limitata ai
  soli medicinali effettivamente facenti parte del
  "multitrattamento Di Bella" attualmente in corso di
  sperimentazione, riportati nell'allegato 2 annesso al
  provvedimento d'urgenza.
     Il comma 2 disciplina le modalità che devono essere
  seguite per l'erogazione gratuita del "multitrattamento Di
  Bella".
     L'accesso al trattamento avviene in uno dei centri della
  regione o della provincia autonoma di residenza del paziente,
  indicati nell'allegato 3 (il quale riporta tutti i centri
  oncologici che sono stati incaricati delle sperimentazioni e
  degli studi osservazionali disciplinati dall'articolo 1 del
  decreto-legge n. 23 del 1998).  Per consentire un adeguamento
  dell'offerta di prestazioni alle esigenze sanitarie
  effettivamente espresse nei vari ambiti territoriali, è
  previsto che la regione o la provincia autonoma possa
  individuare ulteriori centri oncologici pubblici, dandone
  comunicazione al Ministero della sanità e all'Istituto
  superiore di sanità.
     In ossequio ai princìpi enunciati dalla Corte, lo stesso
  comma precisa che il centro deve rispettare i criteri di
  inclusione o di esclusione previsti dai protocolli degli studi
  osservazionali.  Sono ammesse deroghe, peraltro, per i criteri
 
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  che prevedono limiti di età e per quelli che richiedono
  l'assenza di trattamenti precedenti con "multitrattamento Di
  Bella" o con antineoplastici.  Il primo tipo di deroga
  corrisponde ad evidenti ragioni di opportunità, mentre il
  secondo appare indispensabile perché possano beneficiare degli
  effetti della sentenza della Corte costituzionale anche coloro
  che abbiano nel frattempo fatto ricorso, a proprie spese, al
  "multitrattamento Di Bella" ovvero abbiano seguito le
  tradizionali terapie oncologiche.  Viene anche previsto il
  coinvolgimento del medico proponente nel trattamento sia
  attraverso chiarimenti sulla richiesta da lui formulata, sia
  attraverso la partecipazione al monitoraggio della cura.
     L'ultimo periodo dello stesso comma stabilisce che,
  qualora, pur ricorrendo gli "elementi obiettivi" richiesti per
  il diritto al trattamento, il responsabile del centro si
  dichiari motivatamente contrario a utilizzare, nel caso
  specifico, il "multitrattamento Di Bella", quest'ultimo sarà
  ugualmente somministrato al paziente dal centro medesimo,
  sotto l'esclusiva responsabilità, tuttavia, del medico
  proponente.
     Il comma 3 estende ai trattamenti effettuati e ai
  medicinali autorizzati ai sensi del nuovo decreto-legge le
  competenze dell'Istituto superiore di sanità e dello
  Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze già
  previste dal decreto-legge n. 23 del 1998.  Parimenti, nel
  contesto dello stesso comma, viene confermata ed estesa a
  tutti i medicinali del "multitrattamento Di Bella" la
  disposizione del precedente provvedimento d'urgenza che
  consente al Ministro della sanità di concordare con le aziende
  farmaceutiche di settore il prezzo di cessione di alcuni
  farmaci al Servizio sanitario nazionale.
     Il comma 4 costituisce una norma di "chiusura" della
  disciplina prevista dal decreto-legge n. 23 del 1998 e dal
  nuovo provvedimento di urgenza.  Esso stabilisce, in perfetta
  sintonia con il disposto della sentenza della Corte
  costituzionale, che nessun paziente può essere sottoposto al
  "multitrattamento Di Bella" con oneri a carico del Servizio
  sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
  due decreti-legge.
     Il comma 5 quantifica in 36 miliardi di lire gli oneri
  relativi alla fornitura e alla distribuzione dei medicinali e
  alle attività affidate dall'Istituto superiore di sanità per i
  trattamenti previsti dall'articolo 1 e pone gli oneri stessi a
  carico del Ministero della sanità.  Analogamente a quanto
  stabilito, per le sperimentazioni disciplinate dal
  decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, dall'articolo
  1, comma 6, di quello stesso decreto, è espressamente indicato
  che gli ulteriori oneri necessari per l'attuazione della nuova
  disciplina sono a carico degli Istituti di ricovero e cura a
  carattere scientifico (IRCCS) e delle altre strutture del
  Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi
  osservazionali, gravando rispettivamente sui finanziamenti
  erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12,
  comma 2, lettera  a),  numero 3), del decreto legislativo
  n. 502 del 1992, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo
  sanitario nazionale.
     Della copertura degli oneri si occupano i commi 6 e 7.  Il
  primo stabilisce che le quote fisse per ricetta, oggi previste
  nelle misure di lire 3 mila e di lire 6 mila dai commi 14 e
  16- ter  dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, come partecipazione dell'assistito alla spesa
  farmaceutica, aumentino, rispettivamente, di lire 200 e di
  lire 500, per il solo periodo in cui continueranno a svolgersi
  le sperimentazioni e gli studi osservazionali.  Il comma 7
  prevede, conseguentemente, la riduzione, per un ammontare di
  36 miliardi di lire, delle disponibilità iscritte nell'ambito
  dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario
  nazionale - capitolo 5941) dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica e autorizza il titolare di tale Dicastero ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
 
DATA=980617 FASCID=DDL13-4996 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4996 TOTPAG=0015 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=074 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=499600 00 FASCIDC=13DDL4996 SORTNAV=0499600 000 00000 ZZDDLC4996 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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