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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59945
DDL4996-0006
Progetto di legge Camera n. 4996 - testo presentato - (DDL13-4996)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C4996. TESTIPDL
...C4996.
...Decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1998. Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4996 ZZ13 ZZDL ZZPR
     1.  Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della
  sanità, della sperimentazione di cui all'articolo 1 del
  decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, hanno accesso
  agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati
  approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai sensi
  della disposizione predetta, tutti i pazienti oncologici per i
  quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
          a)  la patologia da trattare è compresa fra quelle
  specificate nell'allegato 1;
          b)  il medico attesta, sotto la propria
  responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che non
  esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di
  medicinali o trattamenti già autorizzati per tale patologia e
  richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al
  multitrattamento Di Bella (MDB);
 
                               Pag. 9
 
          c)  la richiesta di cui alla lettera  b)
  prevede la somministrazione di somatostatina o, in
  alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o
  più dei medicinali indicati nell'allegato 2.
     2.  L'accesso di cui al comma 1 è effettuato in uno dei
  centri della regione o della provincia autonoma di residenza
  del paziente, indicati nell'allegato 3, o in altro centro
  pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato
  al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità.
  Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione
  previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con
  possibilità di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di
  età e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con
  antineoplastici.  Il medico curante, cui possono essere
  domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al
  monitoraggio della terapia.  Qualora, pur sussistendo gli
  elementi obiettivi di cui alla lattera  b)  del comma 1,
  il responsabile del centro dichiari, con atto scritto e
  motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene
  somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva
  responsabilità del medico proponente.
  3.  Le competenze dell'Istituto superiore di sanità e dello
  Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze previste
  dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998,
  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
  1998, n. 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai
  medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente
  articolo.  L'Istituto superiore di sanità acquista dalle
  aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in
  commercio i medicinali industriali necessari per i trattamenti
  previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal
  Ministro della sanità con le aziende farmaceutiche.
     4.  Nessun paziente può essere sottoposto al MDB con oneri
  a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle
  ipotesi disciplinate dal decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
  n. 94, e di quelle previste dal presente decreto.
     5.  Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione
  dei medicinali e alle attività svolte dall'Istituto superiore
  di sanità per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono
  valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono iscritti
  nell'apposita unità previsionale di base dello stato di
  previsione del Ministero della sanità per lo stesso anno.  Gli
  ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni
  del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero
  e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del
  Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi
  osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti
  erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12,
  comma 2, lettera  a),  numero 3), del decreto legislativo
  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle
  assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.
     6.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, le quote
  fisse per ricetta di lire 3.000 e di lire 6.000 previste per
  la spesa farmaceutica dall'articolo 8, commi 14 e
  16- ter,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
 
                              Pag. 10
 
  successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, di
  lire 200 e di lire 500.
     7.  Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo
  del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si
  provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
  cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
  iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1
  (Fondo sanitario nazionale - cap. 5941) dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per l'anno 1998.  Il Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
  variazioni di bilancio.
 
DATA=980617 FASCID=DDL13-4996 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4996 TOTPAG=0015 TOTDOC=0010 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=025 PAGFIN=0010 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=499600 00 FASCIDC=13DDL4996 SORTNAV=0499600 000 00000 ZZDDLC4996 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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