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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59951
DDL4996-0002
Relazione Camera n. 4996-A (DDL13-4996-A)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C4996A. TESTIPDL
...C4996A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC4996A ZZ13 ZZRL ZZRM
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    Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 17 giugno 1998, n.
  186, è stato emanato dal Governo per l'urgente necessità di
  adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte
  costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998 che ha dichiarato
  l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
  dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, e dell'articolo 3,
  comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante
  disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in
  campo oncologico e altre misure in materia sanitaria,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.
  94, "nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del
  Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella
  cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la
  sperimentazione di cui all'articolo 1, a favore di coloro che
  versino in condizioni di insufficienti disponibilità
  economiche, secondo criteri stabiliti dal legislatore, nei
  limiti oggettivi, soggettivi e temporali" indicati nella
  motivazione della sentenza stessa.
     La sentenza della Corte ha poi precisato che l'erogazione
  a carico del Servizio sanitario nazionale riguarda soltanto i
  farmaci inclusi nei protocolli sottoposti a sperimentazione,
  limitatamente al periodo della sperimentazione stessa, ed ha
  segnalato l'esigenza di un celere intervento legislativo in
  ragione della particolare urgenza.
     Il Governo ha dato puntuale attuazione alla richiamata
  sentenza della Corte costituzionale, pur discutibile nel
  merito, in quanto impone alla sanità pubblica di erogare
  farmaci la cui efficacia non è ancora dimostrata, con l'unico
  strumento a sua disposizione, cioè con l'emanazione di un
  decreto-legge.  A tal fine ha ritenuto opportuno non definire
  una soglia di reddito o di situazione patrimoniale alla quale
  ancorare il diritto alla erogazione gratuita dei farmaci, al
  fine di escludere alla radice ogni possibilità di
  contenzioso.
     E' stato quindi liberalizzato l'accesso di tutti i
  pazienti, pur nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali
  precisati dalla Consulta, agli studi osservazionali già
  attivati in tutte le regioni italiane presso i vari centri
  oncologici che eseguono la sperimentazione del
  "multitrattamento Di Bella".
     A seguito di un approfondito e proficuo esame preliminare,
  che ha visto il fattivo contributo di tutte le forze
  politiche, sia della maggioranza che dell'opposizione, nonché
  la disponibilità del Governo ad accettare le proposte di
  modifica maturate nel corso della discussione, la Commissione
  ha apportato alcune modifiche al testo del decreto-legge sia
  in accoglimento della condizione e dell'osservazione espresse
  dal parere favorevole del Comitato della legislazione, sia per
  la necessità di trovare una copertura finanziaria diversa
  rispetto a quella prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del
  decreto-legge n. 186.
     In particolare, in accoglimento del parere del Comitato
  per la legislazione, la Commissione ha integrato l'articolo 1,
  comma 1, specificando che il termine per la conclusione della
  sperimentazione del "multitrattamento Di Bella" verrà reso
  pubblico dal Ministro della sanità con comunicato pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale;  ha inoltre modificato la
  lettera  b),  del comma 1 dell'articolo 1, al fine di
  renderne uniforme la formulazione rispetto a quella già
  impiegata nell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge
  n. 23 del 1998.
 
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     Per quanto riguarda il problema della copertura
  finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal decreto-legge,
  quantificati nella relazione tecnica in 36 miliardi, da molte
  parti sono state espresse perplessità o contrarietà rispetto
  ai commi 6 e 7 del decreto che prevedono un incremento dei
  tickets,  seppur per un importo modesto e per un periodo
  limitato.  Anzitutto devo rilevare che non appare condivisibile
  la tesi espressa da alcuni colleghi che le maggiori spese
  verrebbero compensate dai risparmi sui medicinali
  chemioterapici o su altri trattamenti, atteso che l'articolo
  1, comma 1, del decreto, in coerenza con la sentenza della
  Consulta, prevede tra le condizioni per l'ammissione dei
  pazienti interessati al multitrattamento l'inefficacia, nel
  caso specifico, di medicinali o trattamenti già autorizzati o
  sperimentati per tale patologia.
     La Commissione ha poi accolto un emendamento che modifica
  la fonte della copertura finanziaria, spostandola sui fondi
  speciali.  A tal fine risulta anzitutto indispensabile far
  salvi gli effetti del decreto-legge fino alla sua conversione
  in legge, non essendo praticamente gestibile una restituzione
  ad personam  del lieve incremento del contributo sulle
  prescrizioni farmaceutiche.  Ipotizzando una possibile
  conversione in legge non prima della fine del mese di luglio,
  risulta pertanto necessario provvedere ad una copertura di
  lire 26 miliardi per i quali potranno essere utilizzati gli
  accantonamenti di fondo speciale sia della Presidenza del
  Consiglio dei ministri, per lire 8 miliardi, sia del Ministero
  della pubblica istruzione, per lire 10 miliardi, sia del
  Ministero della sanità, per lire 8 miliardi.  Devo rilevare che
  il Governo ha mostrato alcune perplessità sull'emendamento
  approvato, non relativamente al superamento del tipo di
  copertura previsto dalla formulazione originaria dei commi 6 e
  7 dell'articolo 1 del decreto, ma per motivi squisitamente
  tecnici, relativi all'effettiva disponibilità delle risorse
  indicate.  Sono pertanto disponibile fin d'ora, qualora dovesse
  risultare necessario, a proporre una modificazione della norma
  di copertura finanziaria prevedendo l'utilizzazione di diverse
  voci dei fondi speciali.
     Infine non posso sottacere il fatto che il decreto-legge
  n. 186 rappresenta l'epilogo di una serie di situazioni,
  quantomeno anomale, che hanno fatto sì che alcune componenti
  istituzionali si siano di fatto sostituite alla comunità
  scientifica.  Siamo tutti interessati a conoscere finalmente i
  risultati della sperimentazione; è tuttavia opportuno tenere
  estranei ai fattori emozionali gli atti di governo in favore
  della ragionevolezza, di scelte equilibrate e del fondamentale
  interesse della persona ammalata che è, e deve restare, al
  centro di tutto e che ha bisogno di reale rispetto, di
  effettiva considerazione e di vedere compiuti atti che la
  aiutino ad affrontare meglio la sua difficile situazione.
  Dino SCANTAMBURLO,  Relatore.
 
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