| All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "dal Ministro della
sanità" sono inserite le seguenti: ", con comunicato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana";
all'allegato 1, previsto dal comma 1, lettera
a), all'ottavo capoverso, le parole: "e con
aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi" sono
soppresse;
al comma 1, lettera b), le parole: "sotto la
propria responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che
non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego
di medicinali o trattamenti già autorizzati per tale
patologia" sono sostituite dalle seguenti: "in base a
dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di
medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati";
al comma 2, quinto periodo, le parole: "gli
elementi obiettivi" sono sostituite dalle seguenti: "i
dati documentabili";
il comma 6 è soppresso;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal
primo periodo del comma 5, pari a lire 26 miliardi per l'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 8
miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per lire 10 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 8
miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio".
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