| 1. Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della
sanità, della sperimentazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, hanno accesso
agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati
approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai sensi
della disposizione predetta, tutti i pazienti oncologici per i
quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) la patologia da trattare è compresa fra quelle
specificate nell'allegato 1;
b) il medico attesta, sotto la propria
responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che non
esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di
medicinali o trattamenti già autorizzati per tale patologia e
richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al
multitrattamento Di Bella (MDB);
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c) la richiesta di cui alla lettera b)
prevede la somministrazione di somatostatina o, in
alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o
più dei medicinali indicati nell'allegato 2.
2. L'accesso di cui al comma 1 è effettuato in uno dei
centri della regione o della provincia autonoma di residenza
del paziente, indicati nell'allegato 3, o in altro centro
pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato
al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità.
Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione
previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con
possibilità di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di
età e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con
antineoplastici. Il medico curante, cui possono essere
domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al
monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo gli
elementi obiettivi di cui alla lattera b) del comma 1,
il responsabile del centro dichiari, con atto scritto e
motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene
somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva
responsabilità del medico proponente.
3. Le competenze dell'Istituto superiore di sanità e dello
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze previste
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai
medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente
articolo. L'Istituto superiore di sanità acquista dalle
aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio i medicinali industriali necessari per i trattamenti
previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal
Ministro della sanità con le aziende farmaceutiche.
4. Nessun paziente può essere sottoposto al MDB con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle
ipotesi disciplinate dal decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94, e di quelle previste dal presente decreto.
5. Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione
dei medicinali e alle attività svolte dall'Istituto superiore
di sanità per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono
valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono iscritti
nell'apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanità per lo stesso anno. Gli
ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni
del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del
Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi
osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti
erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, lettera a), numero 3), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle
assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, le quote
fisse per ricetta di lire 3.000 e di lire 6.000 previste per
la spesa farmaceutica dall'articolo 8, commi 14 e
16- ter, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, di
lire 200 e di lire 500.
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7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo
del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1
(Fondo sanitario nazionale - cap. 5941) dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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