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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59964
DDL4997-0003
Progetto di legge Camera n. 4997 - testo presentato - (DDL13-4997)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C4997. TESTIPDL
...C4997.
Pag. 6 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4997 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Al fine di rendere effettivo l'accesso del risparmio
  popolare alla sicurezza ed alla stabilità dell'abitazione per
  ogni famiglia e per ogni persona, gli assegnatari aventi
  titolo possono accedere al "riscatto graduale e sociale" degli
  alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità
  stabilite dalla presente legge.
     2.  Hanno titolo ad usufruire dei benefìci della presente
  legge gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
  pubblica, i loro familiari conviventi e coloro che conducano i
  medesimi a titolo di locazione da oltre un quinquennio.  In
  caso di riscatto da parte dei familiari e conviventi è fatto
  salvo il diritto di abitazione da parte dell'assegnatario
  effettivo.
     3.  Coloro che volontariamente intendano accedere al
  "riscatto graduale e sociale" dell'abitazione interessata
  devono presentare domanda all'ente gestore il quale, entro
  trenta giorni, è tenuto ad esaminare la richiesta ed a
  procedere entro i successivi novanta giorni alla istruttoria
  ed al perfezionamento della documentazione e del contratto.
     4.  Il costo definitivo di riscatto dell'alloggio è
  costituito dal valore sociale del medesimo, risultante dal
  costo di costruzione così come determinato dai decreti del
  Ministro dei lavori pubblici relativi ai rispettivi anni di
  costruzione unitamente agli specifici capitolati di appalto,
  ove e se esistenti.  Al valore così determinato si applica una
  riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di vetustà ed una
  detrazione delle somme versate agli enti gestori per i canoni
  di locazione complessivamente intesi unitamente alle spese
  effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria e per
  migliorie effettuate dall'assegnatario, documentabili anche
  con autocertificazioni e su specifica richiesta dello stesso,
 
                               Pag. 7
 
  ovvero una riduzione pari al 50 per cento delle citate spese
  per interventi non effettuati dagli enti gestori ed a seguito
  di perizia tecnica concordata tra le parti.
     5.  Il riscatto graduale e sociale deve essere effettuato
  con le seguenti modalità:
       a)  versamento iniziale di una quota concordata tra
  le parti e su proposta del richiedente;
       b)  la quota rimanente deve essere versata
  attraverso le modalità più favorevoli al richiedente e su
  proposta dello stesso;
       c)  il contratto di riscatto graduale e sociale è
  stipulato contestualmente al versamento della quota iniziale
  stabilita alla lettera  a),  e senza accensione di mutuo
  ipotecario, mentre l'atto definitivo di trasferimento della
  proprietà è stipulato alla conclusione dei versamenti del
  costo complessivo dell'alloggio e senza aggravi per eventuali
  accessori indivisibili a questi collegati ed integrati sin
  dall'inizio.
     6.  I proventi del riscatto graduale e sociale degli
  alloggi e degli accessori indivisibili di cui alla presente
  legge, devono essere utilizzati esclusivamente per la
  realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale
  pubblica da assegnare sia in locazione sia con patto di futuro
  riscatto se richiesto dall'assegnatario avente titolo.
     7.  Gli alloggi riscattati ai sensi della presente legge
  rimangono nella disponibilità perpetua degli aventi titolo.  Il
  diritto si estingue per rinuncia volontaria o per autonomo e
  libero trasferimento dello stesso all'ente gestore con
  modalità concordate tra le parti.  Il medesimo alloggio può
  essere trasferito in godimento o in proprietà a familiari
  conviventi del soggetto titolare.  Il medesimo alloggio non può
  essere rivenduto a terzi.  In caso di rilascio volontario
  dell'alloggio riscattato, per effettive e documentate
  necessità dell'assegnatario o degli aventi titolo, l'ente
  gestore ha l'obbligo alla sua riacquisizione ad un prezzo pari
  a quello corrisposto dal riscattatario, con le maggiorazioni
  corrispondenti alle migliorie e alle manutenzioni effettuate
  ed al tasso di inflazione accertato dall'Istituto nazionale di
 
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  statistica (ISTAT) per il periodo compreso tra l'atto di
  riscatto e quello di rilascio.  L'ente gestore, o l'ente da
  esso derivato, assegna l'alloggio medesimo agli aventi diritto
  all'assegnazione o al riscatto.
     8.  Tutti gli assegnatari possono accedere a mutui
  agevolati ed a fondo perduto e senza accensione di ipoteca
  sull'alloggio da riscattare, ovvero, in ogni caso, alle stesse
  condizioni fissate per i soci delle cooperative a proprietà
  indivisa o con eventuali condizioni di maggior favore
  direttamente dalla sezione ex-GESCAL della Cassa depositi e
  prestiti.
     9.  Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 e 26
  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
  successive modificazioni, per quanto in contrasto con la
  presente legge.
 
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