| 1. Al fine di rendere effettivo l'accesso del risparmio
popolare alla sicurezza ed alla stabilità dell'abitazione per
ogni famiglia e per ogni persona, gli assegnatari aventi
titolo possono accedere al "riscatto graduale e sociale" degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge.
2. Hanno titolo ad usufruire dei benefìci della presente
legge gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, i loro familiari conviventi e coloro che conducano i
medesimi a titolo di locazione da oltre un quinquennio. In
caso di riscatto da parte dei familiari e conviventi è fatto
salvo il diritto di abitazione da parte dell'assegnatario
effettivo.
3. Coloro che volontariamente intendano accedere al
"riscatto graduale e sociale" dell'abitazione interessata
devono presentare domanda all'ente gestore il quale, entro
trenta giorni, è tenuto ad esaminare la richiesta ed a
procedere entro i successivi novanta giorni alla istruttoria
ed al perfezionamento della documentazione e del contratto.
4. Il costo definitivo di riscatto dell'alloggio è
costituito dal valore sociale del medesimo, risultante dal
costo di costruzione così come determinato dai decreti del
Ministro dei lavori pubblici relativi ai rispettivi anni di
costruzione unitamente agli specifici capitolati di appalto,
ove e se esistenti. Al valore così determinato si applica una
riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di vetustà ed una
detrazione delle somme versate agli enti gestori per i canoni
di locazione complessivamente intesi unitamente alle spese
effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria e per
migliorie effettuate dall'assegnatario, documentabili anche
con autocertificazioni e su specifica richiesta dello stesso,
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ovvero una riduzione pari al 50 per cento delle citate spese
per interventi non effettuati dagli enti gestori ed a seguito
di perizia tecnica concordata tra le parti.
5. Il riscatto graduale e sociale deve essere effettuato
con le seguenti modalità:
a) versamento iniziale di una quota concordata tra
le parti e su proposta del richiedente;
b) la quota rimanente deve essere versata
attraverso le modalità più favorevoli al richiedente e su
proposta dello stesso;
c) il contratto di riscatto graduale e sociale è
stipulato contestualmente al versamento della quota iniziale
stabilita alla lettera a), e senza accensione di mutuo
ipotecario, mentre l'atto definitivo di trasferimento della
proprietà è stipulato alla conclusione dei versamenti del
costo complessivo dell'alloggio e senza aggravi per eventuali
accessori indivisibili a questi collegati ed integrati sin
dall'inizio.
6. I proventi del riscatto graduale e sociale degli
alloggi e degli accessori indivisibili di cui alla presente
legge, devono essere utilizzati esclusivamente per la
realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale
pubblica da assegnare sia in locazione sia con patto di futuro
riscatto se richiesto dall'assegnatario avente titolo.
7. Gli alloggi riscattati ai sensi della presente legge
rimangono nella disponibilità perpetua degli aventi titolo. Il
diritto si estingue per rinuncia volontaria o per autonomo e
libero trasferimento dello stesso all'ente gestore con
modalità concordate tra le parti. Il medesimo alloggio può
essere trasferito in godimento o in proprietà a familiari
conviventi del soggetto titolare. Il medesimo alloggio non può
essere rivenduto a terzi. In caso di rilascio volontario
dell'alloggio riscattato, per effettive e documentate
necessità dell'assegnatario o degli aventi titolo, l'ente
gestore ha l'obbligo alla sua riacquisizione ad un prezzo pari
a quello corrisposto dal riscattatario, con le maggiorazioni
corrispondenti alle migliorie e alle manutenzioni effettuate
ed al tasso di inflazione accertato dall'Istituto nazionale di
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statistica (ISTAT) per il periodo compreso tra l'atto di
riscatto e quello di rilascio. L'ente gestore, o l'ente da
esso derivato, assegna l'alloggio medesimo agli aventi diritto
all'assegnazione o al riscatto.
8. Tutti gli assegnatari possono accedere a mutui
agevolati ed a fondo perduto e senza accensione di ipoteca
sull'alloggio da riscattare, ovvero, in ogni caso, alle stesse
condizioni fissate per i soci delle cooperative a proprietà
indivisa o con eventuali condizioni di maggior favore
direttamente dalla sezione ex-GESCAL della Cassa depositi e
prestiti.
9. Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 e 26
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive modificazioni, per quanto in contrasto con la
presente legge.
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