| (Istituzione dell'Agenzia di Stato
per la sicurezza aeronautica).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con indipendenza funzionale, l'Agenzia di Stato per
la sicurezza aeronautica (ASSA), di seguito denominata
"Agenzia", organo collegiale indipendente, con compiti in
materia di inchieste su incidenti ed inconvenienti nel settore
del trasporto aereo, finalizzata alla prevenzione, dotata di
personalità giuridica e autonomia finanziaria, amministrativa,
regolamentare, patrimoniale e contabile, che opera in armonia
e nel rispetto degli accordi internazionali in materia.
2. Sono trasferite all'Agenzia le attribuzioni in materia
di incidenti aeronautici già di competenza del Ministero dei
trasporti e della navigazione, fatta eccezione per quanto
stabilito dagli articoli 827, 828 e 831 del codice della
navigazione, come modificato dagli articoli 15, 16 e 19 della
presente legge, in tema di comunicazione di incidente, di
inconvenienti gravi, o di scomparsa di aeromobile, da parte
del direttore di aeroporto.
3. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al
Parlamento un rapporto informativo annuale relativo al periodo
1^ gennaio-31 dicembre dell'anno precedente e concernente
l'attività di prevenzione svolta, comprensiva delle relazioni
di inchiesta tecnica sugli incidenti aeronautici e delle
eventuali raccomandazioni di sicurezza emesse.
4. Ai fini della presente legge si assumono le definizioni
di cui all'allegato A annesso alla medesima.
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