| (Compiti dell'Agenzia).
1. Compito principale dell'Agenzia è quello di operare per
la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti
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aeronautici, svolgendo un'attività di indagine volta ad
identificare eventuali deficienze di sicurezza e segnalare
tempestivamente tali deficienze alle autorità ed agli enti
competenti, formulando raccomandazioni per promuovere
l'adozione dei provvedimenti correttivi.
2. L'Agenzia provvede, altresì, a:
a) svolgere le attribuzioni ed esercitare le
competenze in materia di conduzione delle inchieste sugli
incidenti e sugli inconvenienti del trasporto aereo che
possono accadere o sono accaduti ad aeromobili italiani e
stranieri sul territorio nazionale;
b) redigere le relazioni sugli incidenti e sugli
inconvenienti aeronautici ed emettere, ove necessario,
raccomandazioni di sicurezza da trasmettere agli enti italiani
ed esteri interessati, ed alla Commissione europea. Nelle
relazioni è salvaguardato il diritto alla riservatezza delle
persone che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine
e, nel caso di inconvenienti, l'anonimato delle persone
coinvolte nell'evento;
c) effettuare indagini conoscitive, ricerche,
verifiche ed accertamenti su situazioni ed eventi di qualsiasi
natura pregiudizievoli per la sicurezza del volo, individuando
gli aspetti di potenziale pericolo connessi con i fattori
umani, tecnici, ambientali ed organizzativi;
d) intervenire, nel caso di incidenti ad
aeromobili italiani all'estero, in accordo a quanto stabilito
nell'articolo 833 del codice della navigazione, come
sostituito dall'articolo 21 della presente legge, affinché
diventino operanti gli accordi internazionali in materia di
incidenti aeronautici, mettendo a disposizione delle autorità
estere responsabili delle indagini tecniche un proprio
rappresentante accreditato permanentemente;
e) promuovere la collaborazione con
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e privati, nonché
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con autorità indipendenti anche al fine di acquisire
informazioni e documentazioni;
f) impartire direttive volte alla definizione di
programmi per il monitoraggio e l'informatizzazione dei dati
raccolti;
g) deliberare i bilanci;
h) deliberare i provvedimenti in materia di
personale.
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