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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59968
DDL4998-0004
Progetto di legge Camera n. 4998 - testo presentato - (DDL13-4998)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C4998. TESTIPDL
...C4998.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4998 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Compiti dell'Agenzia).
     1.  Compito principale dell'Agenzia è quello di operare per
  la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti
 
                               Pag. 4
 
  aeronautici,  svolgendo un'attività di indagine volta ad
  identificare eventuali deficienze di sicurezza e segnalare
  tempestivamente tali deficienze alle autorità ed agli enti
  competenti, formulando raccomandazioni per promuovere
  l'adozione dei provvedimenti correttivi.
     2.  L'Agenzia provvede, altresì, a:
       a)  svolgere le attribuzioni ed esercitare le
  competenze in materia di conduzione delle inchieste sugli
  incidenti e sugli inconvenienti del trasporto aereo che
  possono accadere o sono accaduti ad aeromobili italiani e
  stranieri sul territorio nazionale;
       b)  redigere le relazioni sugli incidenti e sugli
  inconvenienti aeronautici ed emettere, ove necessario,
  raccomandazioni di sicurezza da trasmettere agli enti italiani
  ed esteri interessati, ed alla Commissione europea.  Nelle
  relazioni è salvaguardato il diritto alla riservatezza delle
  persone che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine
  e, nel caso di inconvenienti, l'anonimato delle persone
  coinvolte nell'evento;
       c)  effettuare indagini conoscitive, ricerche,
  verifiche ed accertamenti su situazioni ed eventi di qualsiasi
  natura pregiudizievoli per la sicurezza del volo, individuando
  gli aspetti di potenziale pericolo connessi con i fattori
  umani, tecnici, ambientali ed organizzativi;
       d)  intervenire, nel caso di incidenti ad
  aeromobili italiani all'estero, in accordo a quanto stabilito
  nell'articolo 833 del codice della navigazione, come
  sostituito dall'articolo 21 della presente legge, affinché
  diventino operanti gli accordi internazionali in materia di
  incidenti aeronautici, mettendo a disposizione delle autorità
  estere responsabili delle indagini tecniche un proprio
  rappresentante accreditato permanentemente;
       e)  promuovere la collaborazione con
  amministrazioni, enti ed organismi pubblici e privati, nonché
 
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  con autorità indipendenti anche al fine di acquisire
  informazioni e documentazioni;
       f)  impartire direttive volte alla definizione di
  programmi per il monitoraggio e l'informatizzazione dei dati
  raccolti;
       g)  deliberare i bilanci;
       h)  deliberare i provvedimenti in materia di
  personale.
 
DATA=980617 FASCID=DDL13-4998 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4998 TOTPAG=0018 TOTDOC=0027 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=031 PAGFIN=0005 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=499800 00 FASCIDC=13DDL4998 SORTNAV=0499800 000 00000 ZZDDLC4998 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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