| (Organizzazione).
1. L'Agenzia è composta dal presidente, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, e da quattro membri,
costituenti il collegio, designati, rispettivamente, due dal
Presidente della Camera dei deputati e due dal Presidente del
Senato della Repubblica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
nomina dei membri del collegio, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Il presidente ed i membri del collegio sono scelti tra
soggetti di provata e documentata capacità tecnica e
giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel
settore aeronautico e devono conoscere la lingua inglese.
Restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati
una sola volta. Qualora i soggetti provengano da settori
aeronautici, aziende o enti pubblici, essi possono essere
reimpiegati, al termine del mandato, nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in organismi
internazionali, ma non nelle aziende o enti aeronautici di
provenienza.
3. Alle dipendenze dell'Agenzia è posta una Direzione,
quale organo di supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia
stessa, per l'adempimento dei compiti di istituto di cui
all'articolo 2.
4. E' istituita la qualifica di "investigatore di
incidenti aeronautici". La normativa e le modalità d'accesso,
nonché il percorso formativo per il conferimento della
qualifica sono stabiliti dal collegio. Nella fase iniziale è
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prevista l'attribuzione della qualifica a coloro che sono in
possesso di analoghi titoli rilasciati all'estero o che hanno
maturato in Italia un'esperienza investigativa documentabile
sugli incidenti aeronautici. Per tutti gli investigatori è
previsto un percorso formativo di standardizzazione,
organizzato dall'Agenzia.
5. Il direttore generale è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente dell'Agenzia, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, da emanare entro venti giorni dalla data di
insediamento del collegio.
6. A pena di decadenza, il presidente, i membri del
collegio ed il direttore generale non possono essere
amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o
indiretti anche di tipo professionale e di consulenza nelle
imprese del settore di competenza dell'Agenzia.
7. Il presidente, i membri del collegio e il direttore
generale non possono assumere, nei tre anni successivi alla
scadenza del loro mandato, incarichi quali amministratori,
dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che
svolgono attività nel settore del trasporto aereo o
dell'industria aeronautica.
8. Il presidente, i membri del collegio ed i dipendenti
dell'Agenzia non possono ricoprire, nel corso del mandato,
incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari
civili o penali che hanno attinenza diretta o indiretta con
l'attività dell'Agenzia.
9. Il direttore generale partecipa alle riunioni
dell'Agenzia con voto consultivo, cura l'esecuzione delle
delibere, coordina l'attività dei vari uffici, assicurando
l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo.
10. La struttura organizzativa, i compiti, nonché la
dotazione organica, che non può superare le cinquanta unità,
sono definiti dal collegio dell'Agenzia entro quaranta giorni
dal suo insediamento. Il ruolo organico deve prevedere
quindici unità di qualifica dirigenziale, di cui dodici
destinate a compiti investigativi e tre responsabili degli
altri settori.
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