| (Emolumenti e trattamenti economici).
1. Al presidente, cui compete la rappresentanza legale
dell'Agenzia, è attribuito un emolumento non inferiore a
quello previsto per i dirigenti generali dello Stato di
livello A.
2. Ai membri del collegio e al direttore generale è
attribuito un trattamento economico non inferiore a quello
previsto per i dirigenti generali di livello B.
3. Agli investigatori di incidenti aeronautici è
attribuito un trattamento economico non inferiore a quello
stabilito per i dirigenti generali dello Stato di livello
C.
4. Il trattamento economico del personale non compreso ai
commi 1, 2 e 3 è determinato con le modalità previste per il
personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, tenuto conto della specificità delle attività cui
esso è chiamato.
5. Esclusivamente per l'espletamento di particolari ed
imprevedibili compiti investigativi, l'Agenzia può avvalersi
di consulenti esterni con contratti di collaborazione a
termine, con compensi da liquidare secondo le tariffe per le
consulenze specialistiche.
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