| (Finanziamenti).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
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economica, assegna all'Agenzia un fondo di dotazione iniziale
per fare fronte alle spese di impianto e di funzionamento
durante i primi due anni di attività. Per gli anni successivi
le spese per il funzionamento dell'Agenzia sono iscritte in
apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
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