| (Rapporti con l'autorità giudiziaria).
1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia, cui è
attributo lo status di pubblico ufficiale in relazione
all'inchiesta di cui sono titolari, hanno l'obbligo di
segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e
svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalità
stabiliti dall'Agenzia.
2. Gli investigatori dell'Agenzia, nel caso di
concomitante indagine dell'autorità giudiziaria, di concerto
con tale autorità, hanno accesso al luogo dell'incidente, al
relitto, e a tutte le informazioni e procedono allo scambio di
dati ottenuti nella decodifica, trascrizione e acquisizione di
tutte le informazioni, dei dati registrati attinenti
all'evento sotto inchiesta; essi relazionano agli organi
dell'Agenzia.
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