| (Collaborazione).
1. In casi specifici, da definire nel regolamento di
attuazione della presente legge, adottato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
l'Agenzia ha la facoltà di delegare il compito di svolgere
indagini tecniche su incidenti ed inconvenienti aeronautici,
ad altri enti, istituzioni o singole persone; in questi casi a
tali enti, istituzioni o persone sono attribuiti gli stessi
poteri conferiti dall'articolo 9, comma 1. All'Agenzia spetta,
altresì, il compito, non delegabile, di riesaminare i fatti,
determinare la causa dell'incidente o inconveniente e
formulare, se del caso, delle raccomandazioni.
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