| (Modifica dell'articolo 826 del codice
della navigazione).
1. L'articolo 826 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 826. - (Comunicazione di incidente). - Il
direttore di aeroporto o chiunque appartenga al Servizio di
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controllo del traffico aereo o all'ente preposto alla
regolamentazione ed al controllo tecnico o amministrativo
dell'aviazione civile, qualora vengano comunque a conoscenza
di un sinistro ovvero del verificarsi di un inconveniente
grave nell'esercizio della navigazione aerea civile o del
trasporto aereo, remunerato o meno, nell'ambito dello spazio
aereo affidato alla giurisdizione italiana dai piani regionali
dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
(OACI), devono darne immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria competente e all'Agenzia di Stato per la sicurezza
aeronautica.
Il personale navigante dipendente da compagnie di
navigazione aerea o i piloti di aeromobili impiegati in
qualsiasi forma di trasporto aereo, remunerato o meno, hanno
l'obbligo di notificare con la massima tempestività possibile
qualsiasi incidente aeronautico in cui siano comunque
coinvolti.
Il personale navigante ed i controllori del traffico aereo
che sottopongono volontariamente qualsiasi inconveniente
all'attenzione dell'Agenzia di Stato per la sicurezza
aeronautica usufruiscono dell'immunità da conseguenze di
carattere amministrativo o disciplinare e la loro anonimità è
protetta dalla citata Agenzia".
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