| (Modifica dell'articolo 827 del codice
della navigazione).
1. L'articolo 827 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 827. - (Indagine sul sinistro). - L'Agenzia di
Stato per la sicurezza aeronautica, informata del verificarsi
di una situazione contemplata dall'articolo 826, apre un
inchiesta tecnica per accertare la causa o le cause che hanno
determinato il sinistro, ovvero gli inconvenienti previsti
all'articolo 826. Le autorità aeroportuali competenti, le
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Forze di polizia, di pronto intervento di salvataggio e di
soccorso e i responsabili del Servizio di controllo del
traffico aereo interessato dall'evento sono tenuti alla più
stretta collaborazione con gli investigatori dell'Agenzia di
Stato per la sicurezza aeronautica".
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