| (Modifica dell'articolo 828 del codice
della navigazione).
1. L'articolo 828 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 828. - (Testimoni ed altre persone sentite nel
corso dell'inchiesta). - Possono essere sentiti, durante lo
svolgimento dell'inchiesta, oltre ai testimoni che possono
essere chiamati a deporre e che non possono sottrarsi a tale
dovere, anche i danneggiati ed i loro aventi causa ed in
genere chiunque abbia notizie relative all'aeromobile, al suo
carico, alla sua aeronavigabilità ed alla sua assistenza in
volo".
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