| (Modifica dell'articolo 829 del codice
della navigazione).
1. L'articolo 829 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 829. - (Relazione finale sull'inchiesta). - Al
termine dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 827,
l'Agenzia di Stato per la sicurezza aeronautica, su proposta
dell'investigatore incaricato o del presidente della
commissione inquirente, redige una relazione finale
comprensiva delle raccomandazioni di sicurezza e la trasmette
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dei
trasporti e della navigazione, alle autorità aeroportuali
interessate, alle amministrazioni dello Stato ed a tutte le
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organizzazioni che siano direttamente o anche indirettamente
collegate con l'evento o con aspetti relativi ad esso".
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