| (Modifica dell'articolo 832 del codice
della navigazione).
1. L'articolo 832 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 832. - (Incidente ad aeromobile straniero). -
L'Agenzia di Stato per la sicurezza aeronautica, ovvero
l'autorità aeroportuale competente, informa nel più breve
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tempo possibile il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro degli affari esteri degli incidenti ad aeromobili
stranieri verificatisi sul territorio italiano o nelle acque
internazionali affidate al Servizio di controllo del traffico
aereo nazionale.
Nei casi di cui al primo comma l'Agenzia attiva
l'inchiesta tecnica ai sensi dell'articolo 827 in conformità a
quanto previsto dall'allegato 13 alla Convenzione
internazionale per l'aviazione civile istitutiva
dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
(OACI), stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con
decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata ai
sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, per le parti
sottoscritte ed approvate dallo Stato italiano, nonché secondo
i princìpi della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21
novembre 1994".
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