| (Modifica dell'articolo 833 del codice
della navigazione).
1. L'articolo 833 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 833. - (Incidente ad aeromobile italiano fuori
dal territorio nazionale). - Nel caso di incidente
verificatosi al di fuori del territorio nazionale ad
aeromobile civile italiano, il Servizio di controllo del
traffico aereo competente, ovvero l'autorità consolare
italiana che ne venga in qualsiasi modo a conoscenza, ne deve
dare immediata comunicazione direttamente, oppure attraverso
il Ministero degli affari esteri, all'Agenzia di Stato per la
sicurezza aeronautica che provvede ad interessare gli
appropriati organi stranieri competenti per l'inchiesta,
chiedendo l'applicazione degli accordi internazionali in
materia di partecipazione all'inchiesta in conformità alle
norme contenute nell'allegato 13 alla Convenzione
internazionale per l'aviazione civile, di cui al terzo comma
Pag. 15
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n. 461".
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