| (Introduzione di articoli nel codice
della navigazione).
1. Dopo l'articolo 833 del codice della navigazione sono
inseriti i seguenti:
"Art. 833- bis. - (Obbligo di protezione delle
informazioni). - In caso di incidente nel quale il
personale di condotta sopravviva, qualora risulti possibile e
senz'altro nei casi di inconveniente grave e non ed in quelli
di rischio di collisione o di sotto separazione tra aeromobili
a terra ed in volo e tra aeromobili ed ostacoli a terra ed in
volo, è fatto obbligo al personale di condotta, in generale,
ed al pilota in comando, in particolare, di esperire tutte le
procedure e le azioni necessarie atte a preservare e
conservare tutte le evidenze che siano contenute nei vari tipi
di registratori di dati installati a bordo, salvandole dalla
possibile cancellazione. Per registratori di dati si intendono
gli apparati di registrazione delle informazioni riferibili in
qualsiasi modo al volo.
Al verificarsi di casi d'incidente, di inconvenienti e di
rischi di collisione l'accesso ai dati contenuti nei
registratori di cui al primo comma diventa di esclusiva
pertinenza degli investigatori dell'Agenzia di Stato per la
sicurezza aeronautica, fatti salvi i doveri nei confronti
della magistratura inquirente, se interessata.
Art. 833- ter. - (Conservazione del materiale
probatorio). - Agli appartenenti alle Forze di polizia di
pronto intervento, di salvataggio e di soccorso è fatto
obbligo, nei limiti del possibile, di preservare le evidenze
disponibili presenti sul luogo del sinistro o dell'incidente.
Ai responsabili del servizio di controllo del traffico aereo
ed ai responsabili degli enti militari della difesa aerea è
fatto obbligo di preservare le registrazioni di fonia e di
radar attinenti i casi di sinistro o di pericolo o di
sotto separazione Automatic Train Control (ATC).
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Art. 833- quater. - (Protezione del relitto sul sito di
accadimento dell'evento). - Gli appartenenti alle Forze di
polizia e alle Forze armate che assistano ad un incidente
aeronautico hanno l'obbligo di adoperarsi per la conservazione
del relitto e delle relative evidenze entro il perimetro
dell'area interessata dall'evento".
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