| (Modifica dell'articolo 802 del codice della
navigazione).
1. L'articolo 802 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 802. - (Autorizzazione alla partenza). Il
direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza
dell'aeromobile se l'esercente ed il comandante non hanno
adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per
la sicurezza della navigazione, nonché dalle norme sanitarie e
doganali, e se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e
dei diritti dovuti, nonché delle tariffe di cui all'articolo
7, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665".
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