| 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sono stabilite le modalità relative alla
presentazione della denuncia di cui all'articolo 2, comma 1,
nonché quelle dirette ad assicurarne la registrazione, la
conservazione e il rilascio di copia mediante utilizzo di
procedure informatiche.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono
disciplinate le modalità per l'apposizione del marchio "Made
in Italy".
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