| 1. Chiunque contraffà o altera il marchio "Made in Italy",
ovvero, senza avere concorso alla contraffazione o
alterazione, fa uso di tale marchio o di segni contraffatti o
alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire 4 milioni.
2. Alla medesima pena di cui al comma 1 soggiace chiunque,
fuori dei casi di concorso nel delitto previsto al comma 1,
introduce nel territorio dello Stato al fine di farne
commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione prodotti con il marchio "Made in
Italy" contraffatti o alterati.
3. La condanna per ciascuno dei delitti previsti ai commi
1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza su un
quotidiano a diffusione nazionale.
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