| (Agevolazioni fiscali per chi usufruisce dei servizi di
vigilanza).
1. Ai fini delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e giuridiche, è detraibile dall'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 20 per
cento delle spese sostenute, sino ad un importo annuo massimo
delle stesse di lire 25 milioni, per i servizi di vigilanza
resi dagli istituti di cui all'articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
| |