| (Agevolazioni fiscali per gli istituti
di vigilanza privata).
1. Gli istituti di vigilanza privata di cui all'articolo
1, che svolgono a favore dei comuni con popolazione superiore
a 15 mila abitanti, a titolo gratuito ed in base a convenzioni
scritte, servizi di vigilanza e custodia dei beni comunali
ovvero di controllo del territorio, limitato al pattugliamento
dello stesso e alla segnalazione alle autorità di polizia
giudiziaria di eventuali ipotesi di reato, possono beneficiare
di una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per un
importo pari al 70 per cento del costo presuntivo, da indicare
nelle convenzioni dei servizi di cui al presente comma.
L'ammontare della detrazione non può comunque superare
l'importo annuo di lire 50 milioni.
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