| Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, ha revisionato il sistema fiscale
vigente fino all'anno contabile 1997 ed in particolare ha
riformato il regime sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).
L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 313 del
1997 ha sostituito l'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante il
regime speciale per i produttori agricoli. Il comma 6 del
nuovo articolo 34 individua la nuova fascia di reddito in
presenza della quale alcuni agricoltori sono esonerati da
limitati adempimenti amministrativi e fiscali. Si tratta di
coltivatori che nell'arco dell'anno hanno realizzato un volume
di affari non superiore a 5 milioni di lire, aumentati a 15
milioni di lire per i produttori che esercitano la loro
attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1000
abitanti.
Quando il Governo chiese il previsto parere alla
Commissione speciale per il controllo della delega al Governo
per l'attuazione della riforma fiscale, il Parlamento espresse
parere contrario alla nuova disposizione del regime
semplificato per i piccoli produttori agricoli, sottolineando
anche che con la legge finanziaria per il 1997 si era operato
in maniera totalmente opposta e, anzi, si era provveduto ad
elevare da 10 a 20 milioni di lire il volume di affari per
applicare il regime fiscale semplificato. Questa disposizione
è stata aspramente criticata per la sua incoerenza con gli
indirizzi dettati dalla Convenzione di Cork e con le linee
guida del Governo in materia di sviluppo agricolo, anche in
vista dell'approvazione della nuova politica agricola comune
per gli anni 2000-2006. In effetti, mentre negli intenti
l'esecutivo afferma di voler tutelare gli operatori
dell'agricoltura non professionale, quelli cosiddetti
"marginali", e ciò perché consentono il permanere della vera
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tradizione della sana civiltà contadina, il rispetto pieno
delle risorse naturali, l'insediamento antropico nelle aree
marginali e la continuità delle antiche tecniche agronomiche
con cui si ottengono produzioni agroalimentari tipiche e
naturali (purtroppo sempre più sostituite nominalmente da
quelle di serie ed industriali), nei fatti, invece, attua
provvedimenti che facilitano la loro scomparsa e quello del
revisionato regime IVA speciale ne è il classico esempio.
Giova inoltre sottolineare che le nostre più amene e
decantate aree rurali, quelle delle colline appenniniche,
delle malghe alpine e delle coste agresti del mediterraneo, si
stanno lentamente spopolando e stanno vedendo l'estinzione di
quella categoria di produttori che vi hanno sempre garantito
la tutela dell'ambiente e la cura delle bellezze e ciò appunto
perché oggi si trovano di fronte ad oppressioni burocratiche
ed oneri fiscali assolutamente insostenibili.
Consci della necessità e dell'urgenza di dover nei fatti
proteggere e sostenere la nostra agricoltura marginale ed
evitare l'estinzione dei nostri piccoli produttori e le
antiche tradizioni che sono anche il nostro miglior prestigio
culturale, si ritiene indispensabile apportare una modifica al
vigente regime IVA semplificato per i produttori agricoli,
individuando un'unica fascia di reddito reale e non nominale,
per concedere le deroghe fiscali già previste dalle
disposizioni vigenti.
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