| 1. A decorrere dall'anno 1999 i produttori agricoli che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di
affari, calcolato in termini reali rispetto all'indice base
posto nell'anno 1998, non superiore a lire 20 milioni, sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) e da tutti gli obblighi documentali e contabili previsti
dalle disposizioni vigenti, compresa la dichiarazione
annuale.
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