| Onorevoli Colleghi! - Il 1997 è stato, certamente, un
anno intenso in materia di quote latte, l'anno che ha visto
prodursi un acuto scontro sociale e politico, a tratti con
forme inaccettabili, e tuttavia testimonianza di un profondo
disagio, di contraddizioni reali alimentate dal mancato, per
troppo tempo, governo del sistema, dalla mancanza, per una
parte consistente di produttori, di ogni forma di legalità e,
soprattutto, per la stragrande maggioranza di garanzie e
certezze del diritto.
L'azione del Governo e del Parlamento, per quanto
improntata positivamente alla volontà di ricostruire uno
scenario di certezza e legalità, premessa indispensabile per
ogni rilancio possibile del sistema e per la riconquista di
fiducia in sede europea, è stata rallentata dal macigno della
incertezza dei dati reali della produzione, delle quantità
commercializzate, delle quote individuali e dei quantitativi
prodotti dalle difficoltà derivanti dalla applicazione della
legge n. 468 del 1992, e successive modificazioni, spesso
forzata o resa inefficace dalle corpose e consolidate
distorsioni che hanno creato un vero e proprio modello duale
fra sistema legale e sistema reale.
Il lavoro della Commissione di indagine, il ruolo del
Governo e del Parlamento, l'approvazione della legge n. 5 del
1998 hanno cercato di porre rimedio a questo insieme convulso
di questioni, di dare risposte in termini di garanzia e
certezza alla stragrande maggioranza degli allevatori, di
individuare e scoprire i responsabili di deviazioni o
illeciti; offrire possibilità di ripresa e rilancio ad un
sistema di imprese di un comparto importantissimo
dell'agro-alimentare italiano, se è vero com'è vero che il
saldo di produzione di autoconsumo vede un rapporto dal 40 per
cento al 60 per cento a svantaggio della produzione italiana;
ed infine garantire la possibilità
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di impresa ai giovani imprenditori e un rinnovato rapporto tra
produzione e territorio. Contemporaneamente si è avviato un
confronto in sede europea nel quale il Ministero per le
politiche agricole ha cercato di sviluppare una iniziativa a
tutela delle produzioni nazionali che potrebbe in fase
conclusiva aprire spazi nuovi per l'innalzamento del
quantitativo nazionale garantito e nuove possibilità
redistributive.
Il lavoro enorme prodotto si sta avviando alla conclusione
e non è pensabile concluderlo solo con la rappresentazione di
dati più certi, anche se questo resta un obiettivo centrale e
decisivo; occorre anche una riforma delle regole che consenta
una gestione trasparente di quei dati, dia garanzie a tutti e
si proponga affidabile e coerente nello scenario europeo nel
quale è aperta la discussione circa la riforma
dell'organizzazione comune di mercato (OCM) latte dagli esiti
ancora incerti e sui quali dobbiamo poter incidere con tutto
il peso politico positivo di cui siamo capaci.
Per questi motivi abbiamo ritenuto utile e giusto offrire
al dibattito e al confronto sociale e politico un nostro
contributo propositivo, senza illusioni di autosufficienza, ma
come riflessione sull'esperienza vissuta e sulla necessità di
definire un equilibrio di obiettivi e di regole che consentano
finalmente la ripresa.
La presente proposta di legge si articola in tre fasi
fortemente ancorate da una parte ai risultati di tutto il
lavoro svolto e dall'altra aperta a cogliere i risultati
positivi della discussione europea.
Le prime due fasi si sviluppano ancora in regime
transitorio:
a) ridistribuzione delle quote rese disponibili
dopo il lavoro della Commissione di garanzia;
b) definizione di un piano incentivato di
volontario abbandono per operare una scrematura ed un
riassetto a regime del sistema.
La terza fase è rappresentata dalla gestione a regime
riformato.
Il dato politico di fondo che lega le tre fasi è
determinato da:
a) una chiara inversione in senso regionalista del
governo e del controllo del sistema, residuando al centro solo
funzioni di coordinamento e quelle non comprimibili del
rapporto con l'Unione europea dettato dai regolamenti
comunitari, una evidente indicazione di riforma dell'organismo
delegato ovvero l'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) e dei controlli;
b) uno sforzo per offrire regole che consentano ad
un mercato bloccato, come quello delle quote latte, una
ripresa di elasticità, di mobilità ed al contempo garantiscano
le condizioni di equilibrio fra aree a forte intensità
produttiva ed aree più deboli, marginali o di montagna;
garantiscano, altresì, un giusto equilibrio nell'ambito del
sistema di imprese fra quelle forti e competitive e le più
deboli e marginali sulle quali misurare sostegni nell'ambito
della politica europea di carattere sociale ed ambientale;
c) un impegno per garantire il formarsi e
consolidarsi di una imprenditorialità giovanile efficiente e
competitiva:
d) l'esigenza di offrire trasparenza e certezza
nel sistema della mobilità, della informazione e dei
controlli.
In coerenza con gli obiettivi sopra esposti, la struttura
dell'articolato risponde all'esigenza di una ridefinizione
complessiva delle competenze e degli istituti che disciplinano
il settore della produzione lattiero-casearia, prevedendo,
come detto, un'articolazione in tre diverse fasi operative.
La prima fase, rappresentata dagli articoli 1 e 2,
definisce, in primo luogo, le competenze istituzionali in
materia di disciplina delle quote latte, riconoscendo alle
regioni, in coerenza con il processo di decentramento e
valorizzazione delle autonomie locali, la primaria
responsabilità nella programmazione e nella gestione degli
interventi nel settore, mentre al Ministero per le politiche
agricole vengono mantenuti i compiti in materia di
coordinamento ed accertamento dell'applicazione del regime
comunitario. La soluzione
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delle competenze istituzionali delineata prevede e presuppone
il completamento del processo di riorganizzazione
dell'amministrazione nazionale operante nel settore agricolo,
definito dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
procedendo rapidamente al superamento dell'attuale assetto che
vede nell'AIMA il principale interlocutore delle imprese,
anche nel settore della produzione lattiero-casearia.
La prima fase prevede, inoltre, la ridefinizione dei
quantitativi di riferimento, attraverso il completamento delle
operazioni di aggiornamento degli elenchi dei produttori,
tramite l'accertamento delle produzioni realmente effettuate e
l'eventuale revoca delle quote non utilizzate nei periodi
precedenti. Le quote così recuperate sono destinate alla
compensazione di quei produttori che nel passato si sono visti
operare un taglio delle così dette "quote B". Al termine di
tale processo, l'AIMA è chiamata a comunicare ufficialmente la
nuova determinazione delle quote spettanti a ciascun
produttore, ripristinando così una situazione di certezza e
pubblicità delle quote spettanti.
L'articolo 3, relativo alla seconda fase operativa,
prevede l'attivazione di un piano di ristrutturazione della
distribuzione delle quote attraverso un programma di
incentivazione alla cessione delle quote possedute da
produttori non interessati a proseguire l'attività a favore
delle imprese più dinamiche, spesso ubicate nelle aree a
maggior vocazione produttiva. La fissazione di un prezzo medio
nazionale, determinato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), quale media nazionale dei
prezzi vigenti in ciascuna regione, valido sia per la cessione
che per l'acquisto delle quote oggetto del piano di
ristrutturazione, rappresenta il perno attorno al quale ruota
il processo incentivante della mobilità delle quote tra le
imprese italiane. Le quote resesi disponibili a seguito
dell'adesione al programma di dismissione, saranno
riattribuite per un 70 per cento all'interno della medesima
regione, secondo criteri definiti da ciascun ente regionale, e
per il restante 30 per cento saranno riattribuite dalla
commissione di garanzia istituita dal decreto-legge 1^
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1998, n. 5, sulla base di criteri definiti
dalla legge stessa, cioè favorendo i giovani produttori, le
aree di montagna e i comprensori dei prodotti lattiero-caseari
a denominazione protetta.
Al termine delle due fasi sopra delineate, il cui
completamento dovrà essere comunque realizzato entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prenderà
avvio infine il nuovo regime ordinario delle quote latte nel
nostro Paese.
I cardini del nuovo regime sono rappresentati
dall'istituzione di una riserva nazionale, da un nuovo metodo
di gestione delle quote, da una nuova disciplina dei mutamenti
di titolarità delle stesse, dall'organizzazione e gestione di
un sistema informativo del settore, da una nuova logica e
metodica nell'applicazione del prelievo supplementare e della
compensazione, dalla disciplina delle vendite dirette e,
infine, da un innovativo sistema di controlli e di sanzioni
per le eventuali violazioni al nuovo regime delle quote.
In particolare, con l'articolo 4 si dispone l'istituzione
della riserva nazionale, nella quale confluiscono le quote
derivanti dagli eventuali aumenti della quota nazionale o
dalle disponibilità originate dall'applicazione della legge.
Le quote così determinate vengono quindi assegnate a ciascuna
regione e provincia autonoma, affinché proceda, entro un arco
di tempo predefinito, alla attribuzione ai produttori.
L'inoperosità della regione o della provincia comporta la
revoca della disponibilità delle quote assegnatele e la
riattribuzione alla riserva nazionale per la successiva
redistribuzione tra le altre regioni e province.
L'articolo 5 dispone la competenza regionale in materia di
comunicazione delle quote vendite e consegne spettanti a
ciascun produttore, prima dell'inizio della campagna di
riferimento. La medesima comunicazione è trasmessa al
Ministero per le politiche agricole o all'organismo delegato,
al quale gli acquirenti, a loro volta, trasmettono i dati
delle consegne effettuate da ciascun produttore, permettendo
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così di incrociare i citati dati ed evidenziare le situazioni
anomale.
La disciplina delle variazioni di titolarità delle quote è
dettata dall'articolo 6, con il quale si consente, a precise
condizioni, la negoziabilità di tali titoli. Per quanto
concerne la vendita, questa è autorizzata nel caso in cui
avvenga tra aziende, anche separatamente dal terreno, purché
la vendita si perfezioni nell'ambito del territorio della
medesima regione. E' prevista, peraltro, una deroga a tale
limite, consistente nella possibilità di procedere alla
vendita, per una sola volta, di una percentuale della propria
quota non superiore al 30 per cento, anche ad aziende ubicate
in altre regioni. Si prevede altresì che le regioni confinanti
possano stipulare accordi finalizzati alla libera circolazione
delle quote all'interno dei territori ultraregionali così
individuati. Per quanto concerne la possibilità di affittare
le quote, anche separatamente dall'azienda, o in corso di
campagna, si sono previsti criteri e condizioni molto precisi
ed oggettivi, al fine di non protrarre il proliferare di
contratti fittizi o che davano luogo allo sfruttamento di
posizioni di rendita da parte di produttori assenteisti,
alterando la funzionalità e la trasparenza del mercato delle
quote.
Presupposto per una corretta ed efficiente gestione, sia a
livello centrale che periferico, della nuova disciplina delle
quote latte è l'attivazione ed organizzazione di un efficace
strumento di informatizzazione dei dati. A tale proposito,
l'articolo 7 prevede che sia il Ministero per le politiche
agricole che le regioni si avvalgano delle strutture e delle
procedure adottate dal Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), sulla base di criteri e di direttive elaborati
dall'Autorità per l'informatica. Si stabilisce, inoltre, che
l'accesso alle banche dati sia riconosciuto anche alle
associazioni dei produttori e ai produttori stessi, ai fini
della gestione della propria posizione.
Con l'articolo 8 si ribadisce il principio per il quale
chi produce in eccesso rispetto alla quantità indicata dalle
proprie quote, è tenuto al pagamento del prelievo
supplementare. L'accertamento dell'avvenuto superamento della
produzione avviene a seguito dei controlli incrociati delle
dichiarazioni di produzione, raccolti a livello regionale, e
dei moduli di consegna, comunicati all'organismo delegato dal
Ministero per le politiche agricole. La responsabilità
dell'applicazione del prelievo rimane a carico degli
acquirenti.
Sulla base di tali dati, sono calcolati i quantitativi
disponibili ai fini della compensazione, prevista
dall'articolo 9, che stabilisce che tale operazione sia
applicata proporzionalmente ai quantitativi eccedentari. La
compensazione non può comunque andare a coprire la totalità
della produzione eccedentaria, ma solo il 70 per cento, al
fine di disincentivare, in ogni caso, comportamenti azzardati
da parte dei produttori.
L'articolo 10 disciplina le vendite dirette, con procedure
e criteri in gran parte analoghi a quelli delle altre quote di
produzione.
Una specifica trattazione viene riservata dall'articolo 11
alle istituzioni di ricerca e alle fiere. Alle prime viene
riconosciuto il diritto di vedersi attribuire un quantitativo
di riferimento per quelle produzioni che dovessero risultare
eccedentarie rispetto ai compiti di istituto. Mentre, per le
produzioni commercializzate o comunque distribuite durante le
fiere, viene stabilito un quantitativo massimo a tale scopo
ritagliato all'interno della quota nazionale.
La disciplina delle nuove competenze e modalità di
controllo sul rispetto del regime delle quote latte è dettata
dall'articolo 12, nel quale si prevede che le regioni,
attraverso le proprie strutture dei servizi veterinari e delle
aziende sanitarie locali (ASL), verifichino, tramite visite
periodiche, il numero dei capi presenti in stalla, le
condizioni igienico-sanitarie delle strutture e dei capi e il
rispetto della disciplina in materia di sicurezza del lavoro.
Durante l'effettuazione di tali visite, gli incaricati
regionali sono tenuti a raccogliere le dichiarazioni,
rilasciate sotto la propria responsabilità, dei produttori
circa le quantità di latte prodotte sino a quella data. Come
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già detto, tali dichiarazioni verranno utilizzate ai fini
della verifica dei dati rinvenibili presso gli acquirenti. In
caso di inadempienza da parte delle regioni, si prevede la
possibilità di intervento dell'organismo centrale delegato dal
Ministero per le politiche agricole. Qualora si accerti la non
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai produttori, le
regioni e le province autonome sono autorizzate a revocare le
quote.
Il sistema sanzionatorio per le violazioni della legge è
disposto dall'articolo 13.
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