Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60009
DDL5002-0002
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il 1997 è stato, certamente, un
  anno intenso in materia di quote latte, l'anno che ha visto
  prodursi un acuto scontro sociale e politico, a tratti con
  forme inaccettabili, e tuttavia testimonianza di un profondo
  disagio, di contraddizioni reali alimentate dal mancato, per
  troppo tempo, governo del sistema, dalla mancanza, per una
  parte consistente di produttori, di ogni forma di legalità e,
  soprattutto, per la stragrande maggioranza di garanzie e
  certezze del diritto.
     L'azione del Governo e del Parlamento, per quanto
  improntata positivamente alla volontà di ricostruire uno
  scenario di certezza e legalità, premessa indispensabile per
  ogni rilancio possibile del sistema e per la riconquista di
  fiducia in sede europea, è stata rallentata dal macigno della
  incertezza dei dati reali della produzione, delle quantità
  commercializzate, delle quote individuali e dei quantitativi
  prodotti dalle difficoltà derivanti dalla applicazione della
  legge n. 468 del 1992, e successive modificazioni, spesso
  forzata o resa inefficace dalle corpose e consolidate
  distorsioni che hanno creato un vero e proprio modello duale
  fra sistema legale e sistema reale.
     Il lavoro della Commissione di indagine, il ruolo del
  Governo e del Parlamento, l'approvazione della legge n. 5 del
  1998 hanno cercato di porre rimedio a questo insieme convulso
  di questioni, di dare risposte in termini di garanzia e
  certezza alla stragrande maggioranza degli allevatori, di
  individuare e scoprire i responsabili di deviazioni o
  illeciti; offrire possibilità di ripresa e rilancio ad un
  sistema di imprese di un comparto importantissimo
  dell'agro-alimentare italiano, se è vero com'è vero che il
  saldo di produzione di autoconsumo vede un rapporto dal 40 per
  cento al 60 per cento a svantaggio della produzione italiana;
  ed infine garantire la possibilità
 
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  di impresa ai giovani imprenditori e un rinnovato rapporto tra
  produzione e territorio.  Contemporaneamente si è avviato un
  confronto in sede europea nel quale il Ministero per le
  politiche agricole ha cercato di sviluppare una iniziativa a
  tutela delle produzioni nazionali che potrebbe in fase
  conclusiva aprire spazi nuovi per l'innalzamento del
  quantitativo nazionale garantito e nuove possibilità
  redistributive.
     Il lavoro enorme prodotto si sta avviando alla conclusione
  e non è pensabile concluderlo solo con la rappresentazione di
  dati più certi, anche se questo resta un obiettivo centrale e
  decisivo; occorre anche una riforma delle regole che consenta
  una gestione trasparente di quei dati, dia garanzie a tutti e
  si proponga affidabile e coerente nello scenario europeo nel
  quale è aperta la discussione circa la riforma
  dell'organizzazione comune di mercato (OCM) latte dagli esiti
  ancora incerti e sui quali dobbiamo poter incidere con tutto
  il peso politico positivo di cui siamo capaci.
     Per questi motivi abbiamo ritenuto utile e giusto offrire
  al dibattito e al confronto sociale e politico un nostro
  contributo propositivo, senza illusioni di autosufficienza, ma
  come riflessione sull'esperienza vissuta e sulla necessità di
  definire un equilibrio di obiettivi e di regole che consentano
  finalmente la ripresa.
     La presente proposta di legge si articola in tre fasi
  fortemente ancorate da una parte ai risultati di tutto il
  lavoro svolto e dall'altra aperta a cogliere i risultati
  positivi della discussione europea.
     Le prime due fasi si sviluppano ancora in regime
  transitorio:
       a)  ridistribuzione delle quote rese disponibili
  dopo il lavoro della Commissione di garanzia;
       b)  definizione di un piano incentivato di
  volontario abbandono per operare una scrematura ed un
  riassetto a regime del sistema.
     La terza fase è rappresentata dalla gestione a regime
  riformato.
     Il dato politico di fondo che lega le tre fasi è
  determinato da:
       a)  una chiara inversione in senso regionalista del
  governo e del controllo del sistema, residuando al centro solo
  funzioni di coordinamento e quelle non comprimibili del
  rapporto con l'Unione europea dettato dai regolamenti
  comunitari, una evidente indicazione di riforma dell'organismo
  delegato ovvero l'Azienda di Stato per gli interventi nel
  mercato agricolo (AIMA) e dei controlli;
       b)  uno sforzo per offrire regole che consentano ad
  un mercato bloccato, come quello delle quote latte, una
  ripresa di elasticità, di mobilità ed al contempo garantiscano
  le condizioni di equilibrio fra aree a forte intensità
  produttiva ed aree più deboli, marginali o di montagna;
  garantiscano, altresì, un giusto equilibrio nell'ambito del
  sistema di imprese fra quelle forti e competitive e le più
  deboli e marginali sulle quali misurare sostegni nell'ambito
  della politica europea di carattere sociale ed ambientale;
       c)  un impegno per garantire il formarsi e
  consolidarsi di una imprenditorialità giovanile efficiente e
  competitiva:
       d)  l'esigenza di offrire trasparenza e certezza
  nel sistema della mobilità, della informazione e dei
  controlli.
     In coerenza con gli obiettivi sopra esposti, la struttura
  dell'articolato risponde all'esigenza di una ridefinizione
  complessiva delle competenze e degli istituti che disciplinano
  il settore della produzione lattiero-casearia, prevedendo,
  come detto, un'articolazione in tre diverse fasi operative.
     La prima fase, rappresentata dagli articoli 1 e 2,
  definisce, in primo luogo, le competenze istituzionali in
  materia di disciplina delle quote latte, riconoscendo alle
  regioni, in coerenza con il processo di decentramento e
  valorizzazione delle autonomie locali, la primaria
  responsabilità nella programmazione e nella gestione degli
  interventi nel settore, mentre al Ministero per le politiche
  agricole vengono mantenuti i compiti in materia di
  coordinamento ed accertamento dell'applicazione del regime
  comunitario.  La soluzione
 
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  delle competenze istituzionali delineata prevede e presuppone
  il completamento del processo di riorganizzazione
  dell'amministrazione nazionale operante nel settore agricolo,
  definito dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
  procedendo rapidamente al superamento dell'attuale assetto che
  vede nell'AIMA il principale interlocutore delle imprese,
  anche nel settore della produzione lattiero-casearia.
     La prima fase prevede, inoltre, la ridefinizione dei
  quantitativi di riferimento, attraverso il completamento delle
  operazioni di aggiornamento degli elenchi dei produttori,
  tramite l'accertamento delle produzioni realmente effettuate e
  l'eventuale revoca delle quote non utilizzate nei periodi
  precedenti.  Le quote così recuperate sono destinate alla
  compensazione di quei produttori che nel passato si sono visti
  operare un taglio delle così dette "quote B".  Al termine di
  tale processo, l'AIMA è chiamata a comunicare ufficialmente la
  nuova determinazione delle quote spettanti a ciascun
  produttore, ripristinando così una situazione di certezza e
  pubblicità delle quote spettanti.
     L'articolo 3, relativo alla seconda fase operativa,
  prevede l'attivazione di un piano di ristrutturazione della
  distribuzione delle quote attraverso un programma di
  incentivazione alla cessione delle quote possedute da
  produttori non interessati a proseguire l'attività a favore
  delle imprese più dinamiche, spesso ubicate nelle aree a
  maggior vocazione produttiva.  La fissazione di un prezzo medio
  nazionale, determinato dal Comitato interministeriale per la
  programmazione economica (CIPE), quale media nazionale dei
  prezzi vigenti in ciascuna regione, valido sia per la cessione
  che per l'acquisto delle quote oggetto del piano di
  ristrutturazione, rappresenta il perno attorno al quale ruota
  il processo incentivante della mobilità delle quote tra le
  imprese italiane.  Le quote resesi disponibili a seguito
  dell'adesione al programma di dismissione, saranno
  riattribuite per un 70 per cento all'interno della medesima
  regione, secondo criteri definiti da ciascun ente regionale, e
  per il restante 30 per cento saranno riattribuite dalla
  commissione di garanzia istituita dal decreto-legge 1^
  dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 23 gennaio 1998, n. 5, sulla base di criteri definiti
  dalla legge stessa, cioè favorendo i giovani produttori, le
  aree di montagna e i comprensori dei prodotti lattiero-caseari
  a denominazione protetta.
     Al termine delle due fasi sopra delineate, il cui
  completamento dovrà essere comunque realizzato entro dieci
  mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prenderà
  avvio infine il nuovo regime ordinario delle quote latte nel
  nostro Paese.
     I cardini del nuovo regime sono rappresentati
  dall'istituzione di una riserva nazionale, da un nuovo metodo
  di gestione delle quote, da una nuova disciplina dei mutamenti
  di titolarità delle stesse, dall'organizzazione e gestione di
  un sistema informativo del settore, da una nuova logica e
  metodica nell'applicazione del prelievo supplementare e della
  compensazione, dalla disciplina delle vendite dirette e,
  infine, da un innovativo sistema di controlli e di sanzioni
  per le eventuali violazioni al nuovo regime delle quote.
     In particolare, con l'articolo 4 si dispone l'istituzione
  della riserva nazionale, nella quale confluiscono le quote
  derivanti dagli eventuali aumenti della quota nazionale o
  dalle disponibilità originate dall'applicazione della legge.
  Le quote così determinate vengono quindi assegnate a ciascuna
  regione e provincia autonoma, affinché proceda, entro un arco
  di tempo predefinito, alla attribuzione ai produttori.
  L'inoperosità della regione o della provincia comporta la
  revoca della disponibilità delle quote assegnatele e la
  riattribuzione alla riserva nazionale per la successiva
  redistribuzione tra le altre regioni e province.
     L'articolo 5 dispone la competenza regionale in materia di
  comunicazione delle quote vendite e consegne spettanti a
  ciascun produttore, prima dell'inizio della campagna di
  riferimento.  La medesima comunicazione è trasmessa al
  Ministero per le politiche agricole o all'organismo delegato,
  al quale gli acquirenti, a loro volta, trasmettono i dati
  delle consegne effettuate da ciascun produttore, permettendo
 
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  così di incrociare i citati dati ed evidenziare le situazioni
  anomale.
     La disciplina delle variazioni di titolarità delle quote è
  dettata dall'articolo 6, con il quale si consente, a precise
  condizioni, la negoziabilità di tali titoli.  Per quanto
  concerne la vendita, questa è autorizzata nel caso in cui
  avvenga tra aziende, anche separatamente dal terreno, purché
  la vendita si perfezioni nell'ambito del territorio della
  medesima regione.  E' prevista, peraltro, una deroga a tale
  limite, consistente nella possibilità di procedere alla
  vendita, per una sola volta, di una percentuale della propria
  quota non superiore al 30 per cento, anche ad aziende ubicate
  in altre regioni.  Si prevede altresì che le regioni confinanti
  possano stipulare accordi finalizzati alla libera circolazione
  delle quote all'interno dei territori ultraregionali così
  individuati.  Per quanto concerne la possibilità di affittare
  le quote, anche separatamente dall'azienda, o in corso di
  campagna, si sono previsti criteri e condizioni molto precisi
  ed oggettivi, al fine di non protrarre il proliferare di
  contratti fittizi o che davano luogo allo sfruttamento di
  posizioni di rendita da parte di produttori assenteisti,
  alterando la funzionalità e la trasparenza del mercato delle
  quote.
     Presupposto per una corretta ed efficiente gestione, sia a
  livello centrale che periferico, della nuova disciplina delle
  quote latte è l'attivazione ed organizzazione di un efficace
  strumento di informatizzazione dei dati.  A tale proposito,
  l'articolo 7 prevede che sia il Ministero per le politiche
  agricole che le regioni si avvalgano delle strutture e delle
  procedure adottate dal Sistema informativo agricolo nazionale
  (SIAN), sulla base di criteri e di direttive elaborati
  dall'Autorità per l'informatica.  Si stabilisce, inoltre, che
  l'accesso alle banche dati sia riconosciuto anche alle
  associazioni dei produttori e ai produttori stessi, ai fini
  della gestione della propria posizione.
     Con l'articolo 8 si ribadisce il principio per il quale
  chi produce in eccesso rispetto alla quantità indicata dalle
  proprie quote, è tenuto al pagamento del prelievo
  supplementare.  L'accertamento dell'avvenuto superamento della
  produzione avviene a seguito dei controlli incrociati delle
  dichiarazioni di produzione, raccolti a livello regionale, e
  dei moduli di consegna, comunicati all'organismo delegato dal
  Ministero per le politiche agricole.  La responsabilità
  dell'applicazione del prelievo rimane a carico degli
  acquirenti.
     Sulla base di tali dati, sono calcolati i quantitativi
  disponibili ai fini della compensazione, prevista
  dall'articolo 9, che stabilisce che tale operazione sia
  applicata proporzionalmente ai quantitativi eccedentari.  La
  compensazione non può comunque andare a coprire la totalità
  della produzione eccedentaria, ma solo il 70 per cento, al
  fine di disincentivare, in ogni caso, comportamenti azzardati
  da parte dei produttori.
     L'articolo 10 disciplina le vendite dirette, con procedure
  e criteri in gran parte analoghi a quelli delle altre quote di
  produzione.
     Una specifica trattazione viene riservata dall'articolo 11
  alle istituzioni di ricerca e alle fiere.  Alle prime viene
  riconosciuto il diritto di vedersi attribuire un quantitativo
  di riferimento per quelle produzioni che dovessero risultare
  eccedentarie rispetto ai compiti di istituto.  Mentre, per le
  produzioni commercializzate o comunque distribuite durante le
  fiere, viene stabilito un quantitativo massimo a tale scopo
  ritagliato all'interno della quota nazionale.
     La disciplina delle nuove competenze e modalità di
  controllo sul rispetto del regime delle quote latte è dettata
  dall'articolo 12, nel quale si prevede che le regioni,
  attraverso le proprie strutture dei servizi veterinari e delle
  aziende sanitarie locali (ASL), verifichino, tramite visite
  periodiche, il numero dei capi presenti in stalla, le
  condizioni igienico-sanitarie delle strutture e dei capi e il
  rispetto della disciplina in materia di sicurezza del lavoro.
  Durante l'effettuazione di tali visite, gli incaricati
  regionali sono tenuti a raccogliere le dichiarazioni,
  rilasciate sotto la propria responsabilità, dei produttori
  circa le quantità di latte prodotte sino a quella data.  Come
 
                               Pag. 5
 
  già detto, tali dichiarazioni verranno utilizzate ai fini
  della verifica dei dati rinvenibili presso gli acquirenti.  In
  caso di inadempienza da parte delle regioni, si prevede la
  possibilità di intervento dell'organismo centrale delegato dal
  Ministero per le politiche agricole.  Qualora si accerti la non
  veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai produttori, le
  regioni e le province autonome sono autorizzate a revocare le
  quote.
     Il sistema sanzionatorio per le violazioni della legge è
  disposto dall'articolo 13.
 
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