| (Competenze in materia di gestione del
sistema delle quote latte).
1. Il Ministero per le politiche agricole ha la
responsabilità del coordinamento e dell'accertamento della
applicazione del regime comunitario nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari.
2. A decorrere dal periodo di applicazione 1998-99, le
funzioni amministrative relative all'attuazione della
normativa comunitaria in materia del prelievo supplementare
sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del
Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni,
integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i
compiti assegnati dalla presente legge al Ministero per le
politiche agricole o all'organismo da esso delegato.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, le competenze statali in materia di gestione del
sistema delle quote latte sono esercitate dall'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fatte
salve le competenze attribuite alla commissione di garanzia di
cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 1^ dicembre
1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1998, n. 5.
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