| (Quantitativi di riferimento).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, al
fine di operare l'aggiornamento degli elenchi dei produttori
titolari di quota e dei corrispettivi quantitativi di
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riferimento, l'AIMA provvede, relativamente alle quote
comunicate ai produttori ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1^ dicembre 1997,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, alla revoca di quelle totalmente o parzialmente
non utilizzate, in applicazione dell'articolo 2, commi 4 e 7,
della legge 26 novembre 1992, n. 468, nel rispetto dei criteri
attuativi stabiliti dagli articoli 2 e 3 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1993, n. 569, con esclusione di quelli inerenti gli
obblighi di comunicazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
2. I quantitativi revocati in attuazione del comma 1 del
presente articolo, del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
5, e delle disposizioni applicative approvate con decreto del
Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1998, sono utilizzati per procedere ad assegnazioni
ai produttori titolari di quote A e B nei confronti dei quali
è stata disposta, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, la riduzione della quota B, proporzionalmente e
nei limiti della riduzione subita, a condizione che non siano
stati oggetto di revoche ai sensi del comma 1 del presente
articolo e che nei periodi 1996-1997 e 1997-1998, abbiano
commercializzato latte pari mediamente almeno al 90 per cento
della quota posseduta in tali periodi. Tali produttori devono
comunque dimostrare alla commissione di garanzia di cui
all'articolo 4- bis del decreto-legge 1^ dicembre 1997,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, per il tramite delle regioni e delle province
autonome, di essere in grado di produrre realmente un
quantitativo pari ad almeno l'80 per cento delle quote così
riattribuite, calcolato con riferimento al valore della
produzione media provinciale per capo.
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3. Le quote spettanti ai singoli produttori, di cui
all'articolo 9, lettera c), del citato regolamento (CEE)
n. 3950/92, sono quelle assegnate dalla commissione di
garanzia di cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 1^
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1998, n. 5, in sede di aggiornamento degli
elenchi dei produttori titolari di quota e dei relativi
quantitativi, effettuato conformemente a quanto disposto al
comma 1 del presente articolo, unificando le singole quote A e
B e tenendo conto dell'esito dei ricorsi presentati dai
produttori a seguito di quanto disposto dall'articolo 5 del
decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5. Le regioni e
le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nel primo
periodo, non possono modificare le quote comunicate dall'AIMA,
fatte salve le variazioni derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui alla presente legge.
4. Qualora, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2,
residuino disponibilità di quote, queste confluiscono nella
riserva nazionale di cui all'articolo 4.
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