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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60012
DDL5002-0005
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Piano di ristrutturazione).
     1.  Al fine di favorire la ristrutturazione della
  produzione lattiera a livello nazionale, il Ministero per le
  politiche agricole attua un programma volontario di abbandono
  totale o parziale della produzione lattiera, con
  corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la
  cessione della quota di cui è titolare.
     2.  All'anticipazione delle spese derivanti
  dall'applicazione del piano di abbandono di cui al comma 1, si
  provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel
  bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1998, previa
  delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE), che deve determinare anche l'importo
  dell'indennità da corrispondere per la cessione della quota,
  calcolata unitariamente a livello nazionale, quale
 
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  media dei prezzi delle quote latte riscontrati in ciascuna
  regione.
     3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, i produttori presentano alla regione o
  alla provincia autonoma di appartenenza la dichiarazione di
  abbandono totale o parziale della produzione lattiera,
  avvalendosi di appositi moduli, definiti con decreto del
  Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     4.  I produttori, dei quali siano state accolte le domande
  di abbandono della produzione lattiera ai sensi del comma 3,
  non possono rientrare in possesso, a qualunque titolo, di
  quote latte nei successivi cinque periodi.
     5.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, i produttori presentano alla regione o
  alla provincia autonoma di appartenenza le domande di acquisto
  di quote resesi disponibili, avvalendosi di appositi moduli
  conformi ai modelli definiti con il decreto di cui al comma 3,
  a condizione che dimostrino alla regione o alla provincia
  autonoma di appartenenza di essere in grado di produrre
  realmente un quantitativo pari ad almeno l'80 per cento delle
  quote richieste, calcolato con riferimento al valore della
  produzione media provinciale per capo.
     6.  Le quote acquisite ai sensi del comma 5 non possono
  essere trasferite per i successivi cinque periodi.
     7.  Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni
  dal termine di cui ai commi 3 e 5, provvedono a comunicare
  alla commissione di garanzia di cui all'articolo 4- bis
  del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, i dati
  relativi al numero delle richieste di abbandono e delle
  domande di acquisto di quote latte pervenute.
     8.  Le quote cedute sono riattribuite, nella misura del 70
  per cento, dalle regioni e dalle province autonome con criteri
  deliberati in coerenza con gli obiettivi previsti dal citato
  regolamento (CEE) n. 3950/92 e con le rispettive
 
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  caratteristiche territoriali ed economiche e, nella misura del
  30 per cento, dalla commissione di garanzia di cui
  all'articolo 4- bis  del decreto-legge 1^ dicembre 1997,
  n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
  1998, n. 5, ad un prezzo pari alla indennità di cui al comma 1
  del presente articolo.  La commissione di garanzia procede,
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, all'attribuzione delle quote di propria competenza,
  seguendo nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
  completamento delle riattribuzioni ai sensi dell'articolo 2,
  comma 2; giovani agricoltori; produttori con le stalle ubicate
  in montagna; produttori ubicati nei comprensori di prodotti
  lattiero-caseari a denominazione protetta.  Le quote non
  assegnate dalle regioni e dalle province autonome entro il
  termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono riattribuite dalla commissione di
  garanzia, nel tempo massimo di due mesi, in applicazione dei
  medesimi criteri di cui al presente comma.
     9.  Nel corso delle campagne interessate dall'applicazione
  del piano di ristrutturazione non sono consentite cessioni
  definitive di quote.
     10.  Entro sessanta giorni dal termine delle procedure
  previste dal presente articolo l'AIMA provvede, ai sensi
  dell'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
  5, alla comunicazione ufficiale delle quote spettanti a
  ciascun produttore, a seguito dei trasferimenti effettuati in
  applicazione del piano di ristrutturazione.  Entro il citato
  termine, l'AIMA provvede a trasmettere per via informatica i
  relativi dati alle regioni e alle province autonome.
     11.  Con decreto del Ministro per le politiche agricole,
  d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
  disciplinate le modalità di pagamento delle quote abbandonate
  e delle quote acquistate ai sensi del presente articolo.
 
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     12.  Sono soppressi i programmi di abbandono indicati
  nell'articolo 1- bis  del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
  118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
  n. 204.  Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio
  dell'AIMA.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=022 PAGFIN=0011 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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