| (Piano di ristrutturazione).
1. Al fine di favorire la ristrutturazione della
produzione lattiera a livello nazionale, il Ministero per le
politiche agricole attua un programma volontario di abbandono
totale o parziale della produzione lattiera, con
corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la
cessione della quota di cui è titolare.
2. All'anticipazione delle spese derivanti
dall'applicazione del piano di abbandono di cui al comma 1, si
provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel
bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1998, previa
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), che deve determinare anche l'importo
dell'indennità da corrispondere per la cessione della quota,
calcolata unitariamente a livello nazionale, quale
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media dei prezzi delle quote latte riscontrati in ciascuna
regione.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i produttori presentano alla regione o
alla provincia autonoma di appartenenza la dichiarazione di
abbandono totale o parziale della produzione lattiera,
avvalendosi di appositi moduli, definiti con decreto del
Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. I produttori, dei quali siano state accolte le domande
di abbandono della produzione lattiera ai sensi del comma 3,
non possono rientrare in possesso, a qualunque titolo, di
quote latte nei successivi cinque periodi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i produttori presentano alla regione o
alla provincia autonoma di appartenenza le domande di acquisto
di quote resesi disponibili, avvalendosi di appositi moduli
conformi ai modelli definiti con il decreto di cui al comma 3,
a condizione che dimostrino alla regione o alla provincia
autonoma di appartenenza di essere in grado di produrre
realmente un quantitativo pari ad almeno l'80 per cento delle
quote richieste, calcolato con riferimento al valore della
produzione media provinciale per capo.
6. Le quote acquisite ai sensi del comma 5 non possono
essere trasferite per i successivi cinque periodi.
7. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni
dal termine di cui ai commi 3 e 5, provvedono a comunicare
alla commissione di garanzia di cui all'articolo 4- bis
del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, i dati
relativi al numero delle richieste di abbandono e delle
domande di acquisto di quote latte pervenute.
8. Le quote cedute sono riattribuite, nella misura del 70
per cento, dalle regioni e dalle province autonome con criteri
deliberati in coerenza con gli obiettivi previsti dal citato
regolamento (CEE) n. 3950/92 e con le rispettive
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caratteristiche territoriali ed economiche e, nella misura del
30 per cento, dalla commissione di garanzia di cui
all'articolo 4- bis del decreto-legge 1^ dicembre 1997,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, ad un prezzo pari alla indennità di cui al comma 1
del presente articolo. La commissione di garanzia procede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'attribuzione delle quote di propria competenza,
seguendo nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
completamento delle riattribuzioni ai sensi dell'articolo 2,
comma 2; giovani agricoltori; produttori con le stalle ubicate
in montagna; produttori ubicati nei comprensori di prodotti
lattiero-caseari a denominazione protetta. Le quote non
assegnate dalle regioni e dalle province autonome entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono riattribuite dalla commissione di
garanzia, nel tempo massimo di due mesi, in applicazione dei
medesimi criteri di cui al presente comma.
9. Nel corso delle campagne interessate dall'applicazione
del piano di ristrutturazione non sono consentite cessioni
definitive di quote.
10. Entro sessanta giorni dal termine delle procedure
previste dal presente articolo l'AIMA provvede, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
5, alla comunicazione ufficiale delle quote spettanti a
ciascun produttore, a seguito dei trasferimenti effettuati in
applicazione del piano di ristrutturazione. Entro il citato
termine, l'AIMA provvede a trasmettere per via informatica i
relativi dati alle regioni e alle province autonome.
11. Con decreto del Ministro per le politiche agricole,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità di pagamento delle quote abbandonate
e delle quote acquistate ai sensi del presente articolo.
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12. Sono soppressi i programmi di abbandono indicati
nell'articolo 1- bis del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
n. 204. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio
dell'AIMA.
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