Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60013
DDL5002-0006
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Riserva nazionale).
     1.  Presso il Ministero per le politiche agricole, o presso
  l'organismo da esso delegato ai sensi dell'articolo 1, comma
  3, è istituita una riserva nazionale articolata in consegne e
  vendite dirette, e costituita dalla differenza fra l'ammontare
  delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota
  nazionale.  Essa è alimentata dagli incrementi comunitari di
  quota nazionale nonché dalle revoche e dagli abbandoni
  effettuati ai sensi della presente legge.  La riserva è
  articolata per comparti regionali e delle province
  autonome.
     2.  La mancata produzione e commercializzazione del latte
  per un intero periodo, elevabile a due nei casi di forza
  maggiore così come definiti dall'articolo 2, comma 2, del
  regolamento emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, comporta per i produttori
  titolari di quota la perdita del diritto alla stessa, che
  confluisce nella riserva nazionale salvo che siano intervenuti
  i contratti previsti dall'articolo 6 della presente legge.  Le
  quote non prodotte e commercializzate si intendono revocate,
  con effetto dal periodo successivo a quello di mancata
  commercializzazione.  Le regioni e le province autonome ne
  danno immediata comunicazione ai produttori e al Ministero per
  le politiche agricole o all'organismo da esso delegato, entro
  il successivo 30 giugno.
     3.  Le regioni e le province autonome, qualora a seguito
  del controllo periodico dell'entità della produzione effettiva
  dei singoli produttori verifichino che essa, in tre periodi
  consecutivi, è rimasta mediamente inferiore del 30 per cento
  alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla
  produzione media commercializzata nei citati tre periodi,
 
                              Pag. 12
 
  dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole o
  all'organismo da esso delegato.  La parte di quota revocata
  confluisce nella riserva nazionale.
     4.  Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non
  adotti la revoca di cui ai commi 2 e 3, entro il termine di
  trenta giorni dall'accertamento, vi provvede direttamente il
  Ministero per le politiche agricole, o l'organismo da esso
  delegato, dandone comunicazione alla regione e alla provincia
  autonoma medesima e facendo confluire le quote revocate nella
  riserva nazionale, per la successiva riassegnazione con
  esclusione della regione inadempiente.
     5.  Le quote confluite nella riserva nazionale, al netto
  della quota di cui all'articolo 11, comma 3, sono annualmente
  riattribuite dal Ministero per le politiche agricole o
  dall'organismo da esso designato, entro il 30 settembre, alle
  regioni e alle province autonome in ragione delle revoche
  intervenute nel rispettivo territorio.  Le regioni e le
  province autonome provvedono ad assegnare le citate quote con
  i criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse.  Nel
  caso in cui per un periodo di dodici mesi le regioni e le
  province autonome non provvedano, anche parzialmente, alla
  riassegnazione di tali quote, la parte inutilizzata è
  trasferita a riserva nazionale per essere poi ripartita tra le
  altre regioni e province autonome con le modalità di cui al
  comma 6.
     6.  In caso di aumento dei quantitativi nazionali stabiliti
  dai regolamenti comunitari, il medesimo confluisce alla
  riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province
  autonome proporzionalmente ai quantitativi commercializzati
  nelle singole regioni nel periodo precedente.  Qualora una o
  più regioni e province autonome non provvedano, anche
  parzialmente, nell'arco dei dodici mesi successivi al
  riconoscimento dell'aumento, alla riassegnazione di tali
  quote, la parte inutilizzata è trasferita a riserva nazionale
  per essere poi ripartita fra le altre regioni e province
  autonome, con le medesime modalità previste dal presente
  comma.
     7.  In caso di riduzione dei quantitativi nazionali per le
  consegne e le vendite dirette, disposta da regolamenti
 
                              Pag. 13
 
  comunitari, le regioni e le provincie autonome sono tenute ad
  apportare, in misura proporzionale, riduzioni obbligatorie
  delle quote assegnate ai produttori ubicati nel proprio
  territorio, senza la corresponsione di alcuna indennità.
     8.  Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad
  uno o più produttori, in applicazione di decisioni adottate in
  sede amministrativa o giurisdizionale, le regioni e le
  province autonome, in sede di prima attuazione della presente
  legge, si avvalgono della riserva nazionale e nei periodi
  successivi riducono proporzionalmente le quote assegnate a
  tutti gli altri produttori della regione o della provincia
  autonoma, con effetto dal periodo successivo, in modo da non
  aumentare l'ammontare delle quote globalmente assegnate ai
  produttori ubicati nel proprio territorio.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=007 PAGFIN=0013 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati