| (Riserva nazionale).
1. Presso il Ministero per le politiche agricole, o presso
l'organismo da esso delegato ai sensi dell'articolo 1, comma
3, è istituita una riserva nazionale articolata in consegne e
vendite dirette, e costituita dalla differenza fra l'ammontare
delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota
nazionale. Essa è alimentata dagli incrementi comunitari di
quota nazionale nonché dalle revoche e dagli abbandoni
effettuati ai sensi della presente legge. La riserva è
articolata per comparti regionali e delle province
autonome.
2. La mancata produzione e commercializzazione del latte
per un intero periodo, elevabile a due nei casi di forza
maggiore così come definiti dall'articolo 2, comma 2, del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, comporta per i produttori
titolari di quota la perdita del diritto alla stessa, che
confluisce nella riserva nazionale salvo che siano intervenuti
i contratti previsti dall'articolo 6 della presente legge. Le
quote non prodotte e commercializzate si intendono revocate,
con effetto dal periodo successivo a quello di mancata
commercializzazione. Le regioni e le province autonome ne
danno immediata comunicazione ai produttori e al Ministero per
le politiche agricole o all'organismo da esso delegato, entro
il successivo 30 giugno.
3. Le regioni e le province autonome, qualora a seguito
del controllo periodico dell'entità della produzione effettiva
dei singoli produttori verifichino che essa, in tre periodi
consecutivi, è rimasta mediamente inferiore del 30 per cento
alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla
produzione media commercializzata nei citati tre periodi,
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dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole o
all'organismo da esso delegato. La parte di quota revocata
confluisce nella riserva nazionale.
4. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non
adotti la revoca di cui ai commi 2 e 3, entro il termine di
trenta giorni dall'accertamento, vi provvede direttamente il
Ministero per le politiche agricole, o l'organismo da esso
delegato, dandone comunicazione alla regione e alla provincia
autonoma medesima e facendo confluire le quote revocate nella
riserva nazionale, per la successiva riassegnazione con
esclusione della regione inadempiente.
5. Le quote confluite nella riserva nazionale, al netto
della quota di cui all'articolo 11, comma 3, sono annualmente
riattribuite dal Ministero per le politiche agricole o
dall'organismo da esso designato, entro il 30 settembre, alle
regioni e alle province autonome in ragione delle revoche
intervenute nel rispettivo territorio. Le regioni e le
province autonome provvedono ad assegnare le citate quote con
i criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse. Nel
caso in cui per un periodo di dodici mesi le regioni e le
province autonome non provvedano, anche parzialmente, alla
riassegnazione di tali quote, la parte inutilizzata è
trasferita a riserva nazionale per essere poi ripartita tra le
altre regioni e province autonome con le modalità di cui al
comma 6.
6. In caso di aumento dei quantitativi nazionali stabiliti
dai regolamenti comunitari, il medesimo confluisce alla
riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province
autonome proporzionalmente ai quantitativi commercializzati
nelle singole regioni nel periodo precedente. Qualora una o
più regioni e province autonome non provvedano, anche
parzialmente, nell'arco dei dodici mesi successivi al
riconoscimento dell'aumento, alla riassegnazione di tali
quote, la parte inutilizzata è trasferita a riserva nazionale
per essere poi ripartita fra le altre regioni e province
autonome, con le medesime modalità previste dal presente
comma.
7. In caso di riduzione dei quantitativi nazionali per le
consegne e le vendite dirette, disposta da regolamenti
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comunitari, le regioni e le provincie autonome sono tenute ad
apportare, in misura proporzionale, riduzioni obbligatorie
delle quote assegnate ai produttori ubicati nel proprio
territorio, senza la corresponsione di alcuna indennità.
8. Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad
uno o più produttori, in applicazione di decisioni adottate in
sede amministrativa o giurisdizionale, le regioni e le
province autonome, in sede di prima attuazione della presente
legge, si avvalgono della riserva nazionale e nei periodi
successivi riducono proporzionalmente le quote assegnate a
tutti gli altri produttori della regione o della provincia
autonoma, con effetto dal periodo successivo, in modo da non
aumentare l'ammontare delle quote globalmente assegnate ai
produttori ubicati nel proprio territorio.
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