| (Gestione delle quote).
1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio di ciascun
periodo le regioni e le province autonome trasmettono a
ciascun produttore distinti certificati indicanti le quote
consegne e vendite dirette ad esso spettanti e sono tenute a
mettere a disposizione degli operatori del settore gli elenchi
risultanti dalla sommatoria delle comunicazioni individuali in
cui figurino tutti i titolari di quota, nonché l'albo degli
acquirenti riconosciuti, previa pubblicazione di avviso sui
rispettivi Bollettini ufficiali regionali e delle province
autonome. Il produttore è tenuto a depositare presso
l'acquirente copia conforme del certificato indicante la quota
consegne.
2. Entro i termini di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome trasmettono, per via informatica, al
Ministero per le politiche agricole o all'organismo da esso
delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i dati relativi
ai certificati individuali indicanti le quote consegne e
vendite dei produttori titolari di quota, al fine di
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assicurare il rispetto della normativa comunitaria e gli
adempimenti ad essa connessi.
3. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del
latte commercializzato nel corso del periodo, gli acquirenti
trasmettono all'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, un prospetto mensile delle consegne di latte. Le
comunicazioni sono inviate anche su supporto magnetico,
secondo le procedure informatiche definite ai sensi
dell'articolo 7, comma 2.
4. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e),
del citato regolamento (CEE) n. 3950/92, comprese le
cooperative, si avvalgono esclusivamente dei certificati di
cui al comma 1 del presente articolo o degli elenchi
risultanti dalla sommatoria delle comunicazioni individuali di
cui al medesimo comma 1, per l'applicazione delle disposizioni
comunitarie e nazionali sulle quote latte e sul prelievo
supplementare, secondo le modalità indicate nel regolamento di
cui all'articolo 14.
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