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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60014
DDL5002-0007
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Gestione delle quote).
     1.  Almeno trenta giorni prima dell'inizio di ciascun
  periodo le regioni e le province autonome trasmettono a
  ciascun produttore distinti certificati indicanti le quote
  consegne e vendite dirette ad esso spettanti e sono tenute a
  mettere a disposizione degli operatori del settore gli elenchi
  risultanti dalla sommatoria delle comunicazioni individuali in
  cui figurino tutti i titolari di quota, nonché l'albo degli
  acquirenti riconosciuti, previa pubblicazione di avviso sui
  rispettivi Bollettini ufficiali regionali e delle province
  autonome.  Il produttore è tenuto a depositare presso
  l'acquirente copia conforme del certificato indicante la quota
  consegne.
     2.  Entro i termini di cui al comma 1, le regioni e le
  province autonome trasmettono, per via informatica, al
  Ministero per le politiche agricole o all'organismo da esso
  delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i dati relativi
  ai certificati individuali indicanti le quote consegne e
  vendite dei produttori titolari di quota, al fine di
 
                              Pag. 14
 
  assicurare il rispetto della normativa comunitaria e gli
  adempimenti ad essa connessi.
     3.  Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del
  latte commercializzato nel corso del periodo, gli acquirenti
  trasmettono all'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1,
  comma 3, un prospetto mensile delle consegne di latte.  Le
  comunicazioni sono inviate anche su supporto magnetico,
  secondo le procedure informatiche definite ai sensi
  dell'articolo 7, comma 2.
     4.  Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera  e),
  del citato regolamento (CEE) n. 3950/92, comprese le
  cooperative, si avvalgono esclusivamente dei certificati di
  cui al comma 1 del presente articolo o degli elenchi
  risultanti dalla sommatoria delle comunicazioni individuali di
  cui al medesimo comma 1, per l'applicazione delle disposizioni
  comunitarie e nazionali sulle quote latte e sul prelievo
  supplementare, secondo le modalità indicate nel regolamento di
  cui all'articolo 14.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=016 PAGFIN=0014 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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