| (Mutamenti di titolarità delle quote).
1. La titolarità della quota latte spetta al produttore
nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.
2. Il trasferimento dell'azienda per vendita, locazione,
espropriazione, successione o per altro atto o fatto giuridico
con effetto equivalente, comporta il trasferimento della
titolarità della quota al produttore che subentra nella
conduzione della stessa, salvo diversa pattuizione tra le
parti. Se il trasferimento è effettuato per fini non agricoli,
la quota confluisce nella riserva nazionale di cui
all'articolo 4.
3. L'acquisto di una quota da parte di un produttore non
comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza. Le
quote acquisite dalla riserva nazionale non possono essere
trasferite per i successivi cinque periodi.
4. A condizione che siano vendute ad altra azienda, le
quote possono essere vendute separatamente dall'azienda
Pag. 15
agricola nell'ambito del territorio della medesima regione o
provincia autonoma; ciascun produttore può vendere, per una
sola volta, una parte non superiore al 30 per cento della
propria quota anche al di fuori della medesima regione o
provincia autonoma. Le regioni e le province autonome tra loro
confinanti possono procedere alla stipula di accordi
finalizzati all'individuazione di ambiti territoriali
ultra-regionali all'interno dei quali è consentita la
trasferibilità delle quote.
5. Le quote possono essere affittate, in tutto o in parte,
separatamente dall'azienda agricola nell'ambito della medesima
regione o negli ambiti ultraregionali di cui al comma 4, entro
il 31 dicembre di ogni anno. Ciascun produttore può affittare
una parte non superiore alla metà della propria quota anche al
di fuori degli ambiti di cui al presente comma. I contratti
devono avere forma scritta e la firma delle parti deve essere
autenticata. L'autentica può essere fatta anche dagli uffici
regionali o dalle province autonome. L'affitto è consentito
esclusivamente per la durata dell'intero periodo e non può
essere rinnovato, né può essere stipulato altro affitto, anche
parziale, della stessa quota nel quinquennio successivo.
L'affitto ha effetto a decorrere dal periodo successivo a
quello di perfezionamento dell'atto.
6. Le regioni e le province autonome possono consentire la
stipulazione di contratti di affitto della quota separatamente
dall'azienda, con efficacia in corso di periodo, purché
concorrano almeno le seguenti condizioni:
a) l'affittuario risulti essere un produttore in
attività:
b) le aziende agricole contraenti siano ubicate
nell'ambito della medesima regione o negli ambiti
ultraregionali di cui al comma 4;
c) il cedente non abbia già utilizzato la parte di
quota locata;
d) la quota locata sia commisurata, con una
tolleranza del 20 per cento, alle esigenze del locatario, al
fine di compensare l'eccedenza di produzione annua, stimabile
Pag. 16
sulla base dei valori medi mensili di produzione, già
disponibili alla data dell'atto.
7. I contratti di cui al comma 6 hanno efficacia a
decorrere dal rilascio da parte delle regioni e delle province
autonome dell'apposito certificato attestante la sussistenza
dei requisiti di cui al medesimo comma.
8. Gli atti indicati nei commi 4, 5 e 6 ed ogni atto o
fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore
dell'azienda, devono essere comunicati entro quindici giorni
alle regioni o alle province autonome ove è ubicata l'azienda
del cedente che, verificata la regolarità degli stessi,
rilasciano il certificato di cui all'articolo 5, comma 1. Nel
caso di affitto con efficacia in corso di periodo, la regione
o la provincia autonoma provvede altresì a ritirare
contestualmente il certificato precedente.
9. I contratti previsti nei commi 4, 5 e 6, stipulati in
difformità dalle prescrizioni indicate in tali disposizioni,
non hanno effetto ai fini del trasferimento della titolarità
della quota.
10. Per gli effetti della presente legge, i contratti di
soccida e di comodato di stalla possono essere effettuati
nell'ambito della medesima regione e per una durata del
contratto non inferiore ad una campagna. Il cedente non può
attivare il contratto per più di una volta nell'arco di un
quinquennio.
11. Ai fini della applicazione del presente articolo, la
provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
chiuso, adotta le necessarie disposizioni integrative.
| |