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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60015
DDL5002-0008
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Mutamenti di titolarità delle quote).
     1.  La titolarità della quota latte spetta al produttore
  nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.
     2.  Il trasferimento dell'azienda per vendita, locazione,
  espropriazione, successione o per altro atto o fatto giuridico
  con effetto equivalente, comporta il trasferimento della
  titolarità della quota al produttore che subentra nella
  conduzione della stessa, salvo diversa pattuizione tra le
  parti.  Se il trasferimento è effettuato per fini non agricoli,
  la quota confluisce nella riserva nazionale di cui
  all'articolo 4.
     3.  L'acquisto di una quota da parte di un produttore non
  comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza.  Le
  quote acquisite dalla riserva nazionale non possono essere
  trasferite per i successivi cinque periodi.
     4.  A condizione che siano vendute ad altra azienda, le
  quote possono essere vendute separatamente dall'azienda
 
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  agricola nell'ambito del territorio della medesima regione o
  provincia autonoma; ciascun produttore può vendere, per una
  sola volta, una parte non superiore al 30 per cento della
  propria quota anche al di fuori della medesima regione o
  provincia autonoma.  Le regioni e le province autonome tra loro
  confinanti possono procedere alla stipula di accordi
  finalizzati all'individuazione di ambiti territoriali
  ultra-regionali all'interno dei quali è consentita la
  trasferibilità delle quote.
     5.  Le quote possono essere affittate, in tutto o in parte,
  separatamente dall'azienda agricola nell'ambito della medesima
  regione o negli ambiti ultraregionali di cui al comma 4, entro
  il 31 dicembre di ogni anno.  Ciascun produttore può affittare
  una parte non superiore alla metà della propria quota anche al
  di fuori degli ambiti di cui al presente comma.  I contratti
  devono avere forma scritta e la firma delle parti deve essere
  autenticata.  L'autentica può essere fatta anche dagli uffici
  regionali o dalle province autonome.  L'affitto è consentito
  esclusivamente per la durata dell'intero periodo e non può
  essere rinnovato, né può essere stipulato altro affitto, anche
  parziale, della stessa quota nel quinquennio successivo.
  L'affitto ha effetto a decorrere dal periodo successivo a
  quello di perfezionamento dell'atto.
     6.  Le regioni e le province autonome possono consentire la
  stipulazione di contratti di affitto della quota separatamente
  dall'azienda, con efficacia in corso di periodo, purché
  concorrano almeno le seguenti condizioni:
         a)  l'affittuario risulti essere un produttore in
  attività:
         b)  le aziende agricole contraenti siano ubicate
  nell'ambito della medesima regione o negli ambiti
  ultraregionali di cui al comma 4;
         c)  il cedente non abbia già utilizzato la parte di
  quota locata;
         d)  la quota locata sia commisurata, con una
  tolleranza del 20 per cento, alle esigenze del locatario, al
  fine di compensare l'eccedenza di produzione annua, stimabile
 
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  sulla base dei valori medi mensili di produzione, già
  disponibili alla data dell'atto.
     7.  I contratti di cui al comma 6 hanno efficacia a
  decorrere dal rilascio da parte delle regioni e delle province
  autonome dell'apposito certificato attestante la sussistenza
  dei requisiti di cui al medesimo comma.
     8.  Gli atti indicati nei commi 4, 5 e 6 ed ogni atto o
  fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore
  dell'azienda, devono essere comunicati entro quindici giorni
  alle regioni o alle province autonome ove è ubicata l'azienda
  del cedente che, verificata la regolarità degli stessi,
  rilasciano il certificato di cui all'articolo 5, comma 1.  Nel
  caso di affitto con efficacia in corso di periodo, la regione
  o la provincia autonoma provvede altresì a ritirare
  contestualmente il certificato precedente.
     9.  I contratti previsti nei commi 4, 5 e 6, stipulati in
  difformità dalle prescrizioni indicate in tali disposizioni,
  non hanno effetto ai fini del trasferimento della titolarità
  della quota.
     10.  Per gli effetti della presente legge, i contratti di
  soccida e di comodato di stalla possono essere effettuati
  nell'ambito della medesima regione e per una durata del
  contratto non inferiore ad una campagna.  Il cedente non può
  attivare il contratto per più di una volta nell'arco di un
  quinquennio.
     11.  Ai fini della applicazione del presente articolo, la
  provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
  chiuso, adotta le necessarie disposizioni integrative.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=020 PAGFIN=0016 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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