Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60016
DDL5002-0009
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Sistema informativo agricolo nazionale).
     1.  Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente
  legge, il Ministero per le politiche agricole o l'organismo da
  esso delegato, le regioni e le province autonome, allo scopo
  di garantire su tutto il territorio nazionale l'uniforme
 
                              Pag. 17
 
  applicazione su base regionale del regime comunitario del
  prelievo supplementare nel settore del latte, si avvalgono del
  Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con
  legge 4 giugno 1984, n. 194, unificato con i sistemi
  informativi di cui all'articolo 01 del decreto-legge 31
  gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 marzo 1997, n. 81, che assicura, sulla base delle
  direttive emanate dal Centro tecnico previsto dall'articolo
  17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'utilizzo e
  la messa a disposizione delle regioni e delle province
  autonome delle procedure elaborative per la gestione delle
  funzioni oggetto della presente legge, nonché delle banche
  dati costituite per il settore quote latte.  Per la connessione
  e lo scambio dei dati, il SIAN utilizza i servizi di
  interoperabilità e architetture di cooperazione secondo le
  modalità previste dal progetto della Rete unitaria della
  pubblica amministrazione.
     2.  Il SIAN predispone, altresì, sulla base delle direttive
  emanate dal Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma
  19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le procedure
  informatiche da mettere a disposizione degli acquirenti di cui
  all'articolo 9, lettera  e),  del citato regolamento (CEE)
  n. 3950/92 ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8
  della presente legge, nonché la relativa modulistica.
     3.  Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
  parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
  amministrazione, con apposito decreto, da emanare entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, definisce le modalità di utilizzo da parte delle
  regioni e delle province autonome delle banche dati, delle
  procedure e dei collegamenti telematici del SIAN.
     4.  Le regioni e le province autonome conservano presso di
  loro tutta la documentazione relativa alla gestione delle
  quote latte, provvedendo ad aggiornare informaticamente,
  conformemente con quanto disposto dalla presente legge, le
  banche dati del SIAN.
 
                              Pag. 18
 
     5.  L'accesso alla banca dati è consentito, esclusivamente
  in visualizzazione:
         a)  alle associazioni dei produttori ed alle
  organizzazioni nazionali di categoria, limitatamente ai dati
  anonimi riferentisi al complesso delle gestioni delle
  quote;
         b)  ai singoli produttori, limitatamente ai dati
  personali, attraverso l'assegnazione di una apposita chiave di
  accesso, al fine di consentire una corretta gestione degli
  adempimenti dei produttori medesimi, anche avvalendosi della
  collaborazione e delle strutture delle associazioni di
  categoria.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=030 PAGFIN=0018 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati