| (Sistema informativo agricolo nazionale).
1. Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente
legge, il Ministero per le politiche agricole o l'organismo da
esso delegato, le regioni e le province autonome, allo scopo
di garantire su tutto il territorio nazionale l'uniforme
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applicazione su base regionale del regime comunitario del
prelievo supplementare nel settore del latte, si avvalgono del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con
legge 4 giugno 1984, n. 194, unificato con i sistemi
informativi di cui all'articolo 01 del decreto-legge 31
gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1997, n. 81, che assicura, sulla base delle
direttive emanate dal Centro tecnico previsto dall'articolo
17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'utilizzo e
la messa a disposizione delle regioni e delle province
autonome delle procedure elaborative per la gestione delle
funzioni oggetto della presente legge, nonché delle banche
dati costituite per il settore quote latte. Per la connessione
e lo scambio dei dati, il SIAN utilizza i servizi di
interoperabilità e architetture di cooperazione secondo le
modalità previste dal progetto della Rete unitaria della
pubblica amministrazione.
2. Il SIAN predispone, altresì, sulla base delle direttive
emanate dal Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma
19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le procedure
informatiche da mettere a disposizione degli acquirenti di cui
all'articolo 9, lettera e), del citato regolamento (CEE)
n. 3950/92 ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8
della presente legge, nonché la relativa modulistica.
3. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, con apposito decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce le modalità di utilizzo da parte delle
regioni e delle province autonome delle banche dati, delle
procedure e dei collegamenti telematici del SIAN.
4. Le regioni e le province autonome conservano presso di
loro tutta la documentazione relativa alla gestione delle
quote latte, provvedendo ad aggiornare informaticamente,
conformemente con quanto disposto dalla presente legge, le
banche dati del SIAN.
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5. L'accesso alla banca dati è consentito, esclusivamente
in visualizzazione:
a) alle associazioni dei produttori ed alle
organizzazioni nazionali di categoria, limitatamente ai dati
anonimi riferentisi al complesso delle gestioni delle
quote;
b) ai singoli produttori, limitatamente ai dati
personali, attraverso l'assegnazione di una apposita chiave di
accesso, al fine di consentire una corretta gestione degli
adempimenti dei produttori medesimi, anche avvalendosi della
collaborazione e delle strutture delle associazioni di
categoria.
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