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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60017
DDL5002-0010
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Applicazione del prelievo supplementare).
     1.  I produttori che superano le quote loro assegnate sono
  tenuti al pagamento del prelievo supplementare ai sensi e nel
  rispetto della normativa comunitaria e della presente
  legge.
     2.  Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera  e),
  del citato regolamento (CEE) n. 3950/92, comprese le
  cooperative, sono tenuti a compilare, secondo le modalità
  definite dall'articolo 12, comma 7, lettera  d),  della
  presente legge, la dichiarazione prevista dal paragrafo 2
  dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della
  Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni,
  integrazioni e codificazioni, per tutti i produttori che hanno
  effettuato consegne e a trasmetterla, entro il 1^ maggio di
  ogni anno, alla regione o alla provincia autonoma ove sono
  ubicate le aziende dei produttori medesimi, unitamente ai
  modelli L1 controfirmati dai produttori.  Gli atti non conformi
  a tali disposizioni sono irricevibili.  Gli acquirenti
  riconosciuti che non abbiano ricevuto consegne dai produttori
  nel periodo interessato devono ugualmente inviare la relativa
  dichiarazione.
     3.  Le regioni e le province autonome, verificata la
  conformità delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente
  articolo alle modalità di compilazione definite dall'articolo
 
                              Pag. 19
 
  12, comma 7, lettera  d),  trasmettono, avvalendosi del
  Sistema informativo di cui all'articolo 7, al Ministero per le
  politiche agricole o all'organismo da esso delegato, entro il
  successivo 30 giugno, i dati contenuti nelle stesse
  dichiarazioni.
     4.  Gli acquirenti sono responsabili del versamento del
  prelievo supplementare dovuto a seguito della procedura di
  compensazione di cui all'articolo 9.  A tale fine sono
  autorizzati a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo
  dovuto, un importo calcolato secondo le modalità indicate
  dalla normativa comunitaria, avvalendosi delle attribuzioni di
  quota così come definite all'articolo 1.
     5.  Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo
  di cui al comma 4, a decorrere dal 1^ aprile di ciascun anno,
  possono pattuire forme di garanzia a tale fine costituite dai
  produttori, che garantiscano il totale versamento del prelievo
  supplementare da effettuare a cura dell'acquirente medesimo.
  L'acquirente rimane comunque responsabile di tale versamento
  nell'importo e nei tempi dovuti, a seguito delle procedure di
  compensazione, anche nell'ipotesi che tali garanzie risultino
  inidonee od insufficienti.  Nel caso di acquirente costituito
  da cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
  latte, i crediti dei soci produttori nei confronti della
  cooperativa sono equiparati alle trattenute purché il relativo
  ammontare sia riportato in apposita contabilità separata ed
  imputato a prelievo supplementare.  I crediti iscritti in tale
  contabilità sono indisponibili sino alla effettuazione della
  compensazione e al versamento del prelievo supplementare
  eventualmente dovuto.
     6.  Le consegne effettuate dai produttori privi di quota
  devono essere integralmente e definitivamente sottoposte al
  prelievo supplementare da parte degli acquirenti.
     7.  Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare,
  finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono
  impignorabili e sono produttive di interessi legali che devono
  essere corrisposti al produttore entro il termine di cui al
  comma 3.
 
                              Pag. 20
 
     8.  I produttori sono tenuti ad accertarsi che l'acquirente
  a cui effettuano la consegna sia riconosciuto ai sensi del
  regolamento (CEE) n. 536/93.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=014 PAGFIN=0020 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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