| (Applicazione del prelievo supplementare).
1. I produttori che superano le quote loro assegnate sono
tenuti al pagamento del prelievo supplementare ai sensi e nel
rispetto della normativa comunitaria e della presente
legge.
2. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e),
del citato regolamento (CEE) n. 3950/92, comprese le
cooperative, sono tenuti a compilare, secondo le modalità
definite dall'articolo 12, comma 7, lettera d), della
presente legge, la dichiarazione prevista dal paragrafo 2
dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della
Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni,
integrazioni e codificazioni, per tutti i produttori che hanno
effettuato consegne e a trasmetterla, entro il 1^ maggio di
ogni anno, alla regione o alla provincia autonoma ove sono
ubicate le aziende dei produttori medesimi, unitamente ai
modelli L1 controfirmati dai produttori. Gli atti non conformi
a tali disposizioni sono irricevibili. Gli acquirenti
riconosciuti che non abbiano ricevuto consegne dai produttori
nel periodo interessato devono ugualmente inviare la relativa
dichiarazione.
3. Le regioni e le province autonome, verificata la
conformità delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente
articolo alle modalità di compilazione definite dall'articolo
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12, comma 7, lettera d), trasmettono, avvalendosi del
Sistema informativo di cui all'articolo 7, al Ministero per le
politiche agricole o all'organismo da esso delegato, entro il
successivo 30 giugno, i dati contenuti nelle stesse
dichiarazioni.
4. Gli acquirenti sono responsabili del versamento del
prelievo supplementare dovuto a seguito della procedura di
compensazione di cui all'articolo 9. A tale fine sono
autorizzati a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo
dovuto, un importo calcolato secondo le modalità indicate
dalla normativa comunitaria, avvalendosi delle attribuzioni di
quota così come definite all'articolo 1.
5. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo
di cui al comma 4, a decorrere dal 1^ aprile di ciascun anno,
possono pattuire forme di garanzia a tale fine costituite dai
produttori, che garantiscano il totale versamento del prelievo
supplementare da effettuare a cura dell'acquirente medesimo.
L'acquirente rimane comunque responsabile di tale versamento
nell'importo e nei tempi dovuti, a seguito delle procedure di
compensazione, anche nell'ipotesi che tali garanzie risultino
inidonee od insufficienti. Nel caso di acquirente costituito
da cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
latte, i crediti dei soci produttori nei confronti della
cooperativa sono equiparati alle trattenute purché il relativo
ammontare sia riportato in apposita contabilità separata ed
imputato a prelievo supplementare. I crediti iscritti in tale
contabilità sono indisponibili sino alla effettuazione della
compensazione e al versamento del prelievo supplementare
eventualmente dovuto.
6. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota
devono essere integralmente e definitivamente sottoposte al
prelievo supplementare da parte degli acquirenti.
7. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare,
finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono
impignorabili e sono produttive di interessi legali che devono
essere corrisposti al produttore entro il termine di cui al
comma 3.
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8. I produttori sono tenuti ad accertarsi che l'acquirente
a cui effettuano la consegna sia riconosciuto ai sensi del
regolamento (CEE) n. 536/93.
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