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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60018
DDL5002-0011
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Compensazione).
     1.  L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
  entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle
  dichiarazioni degli acquirenti verificate e trasmesse dalle
  regioni e province autonome ai fini di cui all'articolo 12,
  effettua la compensazione nazionale tra i produttori titolari
  di quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti
  commercializzate da ciascuno, imputando il prelievo
  supplementare eventualmente dovuto.
     2.  Entro il termine di cui al comma 1 del presente
  articolo, l'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma
  3, comunica agli acquirenti, con lettera raccomandata con
  avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a
  ciascun produttore e trasmette alle regioni e alle province
  autonome, anche su supporto magnetico, l'elenco dei produttori
  sottoposti a prelievo.
     3.  Entro il 1^ settembre di ogni anno, le somme trattenute
  in misura superiore al prelievo dovuto sono restituite per il
  70 per cento ai produttori titolari di quota e per il restante
  30 per cento sono versate all'organismo delegato ai sensi
  dell'articolo 1, comma 3, al fine di finanziare piani di
  abbandono, ai sensi dell'articolo 8, primo trattino, del
  citato regolamento (CEE) n. 3590/92, da realizzare nell'arco
  di tre periodi.  Le quote così ottenute confluiscono nella
  riserva nazionale di cui all'articolo 4.
     4.  Gli acquirenti devono versare il prelievo dovuto entro
  il termine di cui al comma 3.
     5.  I versamenti previsti dal comma 4 del presente articolo
  sono effettuati in una contabilità speciale, ai sensi
  dell'articolo 1233, lettera  a),  delle istruzioni
  generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del
 
                              Pag. 21
 
  Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive
  modificazioni, intestata al Ministero del tesoro - Ragioneria
  generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di
  vacca, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello
  Stato di Roma.
     6.  Entro dieci giorni dal pagamento del prelievo gli
  acquirenti devono inviare la relativa ricevuta alle regioni ed
  alle province autonome che provvedono, nei successivi dieci
  giorni, alle necessarie comunicazioni all'organismo delegato
  ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=005 PAGFIN=0021 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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