| (Compensazione).
1. L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle
dichiarazioni degli acquirenti verificate e trasmesse dalle
regioni e province autonome ai fini di cui all'articolo 12,
effettua la compensazione nazionale tra i produttori titolari
di quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti
commercializzate da ciascuno, imputando il prelievo
supplementare eventualmente dovuto.
2. Entro il termine di cui al comma 1 del presente
articolo, l'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma
3, comunica agli acquirenti, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a
ciascun produttore e trasmette alle regioni e alle province
autonome, anche su supporto magnetico, l'elenco dei produttori
sottoposti a prelievo.
3. Entro il 1^ settembre di ogni anno, le somme trattenute
in misura superiore al prelievo dovuto sono restituite per il
70 per cento ai produttori titolari di quota e per il restante
30 per cento sono versate all'organismo delegato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, al fine di finanziare piani di
abbandono, ai sensi dell'articolo 8, primo trattino, del
citato regolamento (CEE) n. 3590/92, da realizzare nell'arco
di tre periodi. Le quote così ottenute confluiscono nella
riserva nazionale di cui all'articolo 4.
4. Gli acquirenti devono versare il prelievo dovuto entro
il termine di cui al comma 3.
5. I versamenti previsti dal comma 4 del presente articolo
sono effettuati in una contabilità speciale, ai sensi
dell'articolo 1233, lettera a), delle istruzioni
generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del
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Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive
modificazioni, intestata al Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di
vacca, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Roma.
6. Entro dieci giorni dal pagamento del prelievo gli
acquirenti devono inviare la relativa ricevuta alle regioni ed
alle province autonome che provvedono, nei successivi dieci
giorni, alle necessarie comunicazioni all'organismo delegato
ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
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