| (Vendite dirette).
1. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette devono compilare e far pervenire alla regione o alla
provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio
di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i
quantitativi di latte e i prodotti lattieri venduti. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse,
trasmettono all'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, entro il successivo 15 giugno, i dati di cui al
presente comma anche su supporto magnetico.
2. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo
interessato devono ugualmente inviare la dichiarazione di cui
al comma 1.
3. L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle
dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, come
verificate e trasmesse dalle regioni e dalle province
autonome, effettua la compensazione tra le minori e maggiori
quantità vendute, adottando le medesime modalità previste per
la compensazione nazionale relativa alle consegne.
4. Effettuata la compensazione di cui al comma 3 del
presente articolo, l'organismo delegato ai sensi dell'articolo
1, comma 3, provvede ad imputare al produttore il prelievo
dovuto, dandone comunicazione allo
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stesso e alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata
l'azienda.
5. Il produttore deve versare il prelievo di cui al comma
4 anteriormente al 1^ settembre di ciascun anno.
6. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità
speciale indicata nell'articolo 9 specificandone l'imputazione
come vendite dirette.
7. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i
produttori devono inviare la ricevuta alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono nei
successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni
all'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono
disciplinate le modalità per il passaggio definitivo, totale o
parziale della quota dalle vendite dirette alle consegne e
viceversa.
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