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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60019
DDL5002-0012
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Vendite dirette).
     1.  I produttori titolari di una quota per le vendite
  dirette devono compilare e far pervenire alla regione o alla
  provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio
  di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i
  quantitativi di latte e i prodotti lattieri venduti.  Le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse,
  trasmettono all'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1,
  comma 3, entro il successivo 15 giugno, i dati di cui al
  presente comma anche su supporto magnetico.
     2.  I produttori titolari di una quota per le vendite
  dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo
  interessato devono ugualmente inviare la dichiarazione di cui
  al comma 1.
     3.  L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
  entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle
  dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, come
  verificate e trasmesse dalle regioni e dalle province
  autonome, effettua la compensazione tra le minori e maggiori
  quantità vendute, adottando le medesime modalità previste per
  la compensazione nazionale relativa alle consegne.
     4.  Effettuata la compensazione di cui al comma 3 del
  presente articolo, l'organismo delegato ai sensi dell'articolo
  1, comma 3, provvede ad imputare al produttore il prelievo
  dovuto, dandone comunicazione allo
 
                              Pag. 22
 
  stesso e alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata
  l'azienda.
     5.  Il produttore deve versare il prelievo di cui al comma
  4 anteriormente al 1^ settembre di ciascun anno.
     6.  Il versamento deve essere effettuato nella contabilità
  speciale indicata nell'articolo 9 specificandone l'imputazione
  come vendite dirette.
     7.  Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i
  produttori devono inviare la ricevuta alle regioni e alle
  province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono nei
  successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni
  all'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
     8.  Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono
  disciplinate le modalità per il passaggio definitivo, totale o
  parziale della quota dalle vendite dirette alle consegne e
  viceversa.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=012 PAGFIN=0022 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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