| (Istituzioni pubbliche di ricerca
e manifestazioni fieristiche).
1. Le università degli studi, gli istituti tecnici agrari,
gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente,
statali o legalmente riconosciuti, e le istituzioni pubbliche
di ricerca e sperimentazione che intendono commercializzare il
latte e i derivati lattiero-caseari, direttamente prodotti in
eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità
scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata,
richiedere alle regioni e alle province autonome nel cui
territorio sono ubicati, l'assegnazione di un quantativo di
riferimento. Analoga istanza può essere avanzata dalle
istituzioni pubbliche e dagli enti ed organizzazioni privati
che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o
della riabilitazione ed inserimento dei portatori di
handicap, mediante la conduzione di appropriate
strutture produttive nel settore lattiero.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad assegnare il quantitativo richiesto, ove
risulti la
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disponibilità nel proprio comparto della riserva nazionale,
dandone comunicazione all'organismo delegato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3.
3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a
terzi nell'ambito di una manifestazione fieristico-zootecnica,
ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti,
o qualificata internazionale con provvedimento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono
considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da
una apposita quota della riserva nazionale di 250 tonnellate.
Gli enti organizzatori devono comunicare alla regione o alla
provincia autonoma ed all'organismo delegato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, i quantitativi di latte prodotti e
consegnati nel corso delle manifestazioni.
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