| (Controlli).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano i controlli amministrativi e gestionali in
materia di regime delle quote latte.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano organizzano i controlli presso le stalle, prevedendo
almeno due visite periodiche nel corso dell'annata produttiva,
volte ad accertare in particolare, tramite i servizi
veterinari e le strutture delle aziende sanitarie locali
(ASL), il numero dei capi presenti in stalla, le condizioni
igienico-sanitarie delle stalle e dei capi, il rispetto della
normativa in materia di sicurezza del lavoro. In occasione dei
controlli periodici, i produttori dichiarano, sotto la loro
responsabilità, il quantitativo di produzione effettuata e
consegnata sino a quella data. Tale dichiarazione è allegata
ai certificati redatti dai veterinari o dal personale
incaricato dalle ASL.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad inviare semestralmente all'organismo
delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i dati rilevati
nel corso dei controlli periodici.
Pag. 24
4. In caso di inadempienza da parte delle regioni e delle
province autonome nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 3 del presente articolo, l'organismo delegato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, procede direttamente
all'effettuazione dei controlli stessi, nel corso dei
successivi tre mesi, anche utilizzando il servizio veterinario
locale e le strutture delle competenti ASL. In tali casi, il
territorio della regione o della provincia autonoma
inadempiente viene escluso dalla attribuzione delle quote
derivanti dalla riserva nazionale.
5. L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
vigila sulla correttezza della gestione delle quote da parte
degli acquirenti e provvede a verificare la compatibilità dei
dati sulla produzione dei singoli produttori provenienti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
incrociandoli con i dati rinvenibili presso gli acquirenti. In
caso di incongruenza dei due dati, l'organismo delegato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, procede ad accertamenti sulla
documentazione contabile del produttore, avvalendosi del
supporto della Guardia di finanza. Qualora, al termine dei
citati controlli, si riscontri la non veridicità delle
dichiarazioni fornite, l'organismo delegato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, ne informa la regione o la provincia
autonoma interessata che provvede alla revoca delle quote.
L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, può
comunque procedere a controlli a campione, con le modalità
previste dal presente comma.
6. Ogni qualvolta la regione o la provincia autonoma
accerti la non veridicità delle dichiarazioni dei produttori
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1^ dicembre 1997,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, ne invia comunicazione all'organismo delegato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, e
procede alla revoca delle quote.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per le politiche
agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
Pag. 25
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire
l'uniforme applicazione del sistema dei controlli sul
territorio nazionale, anche attraverso la previsione di
accertamenti molteplici e coordinati nel corso della medesima
visita, sono definite le modalità e le procedure relative
a:
a) controlli sui produttori titolari di quota e
sugli acquirenti;
b) verifica periodica dell'entità della produzione
effettiva dei singoli produttori;
c) applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa nazionale e comunitaria;
d) modalità di compilazione dei modelli L1 e
trasmissione da parte degli acquirenti della dichiarazione
prevista dall'articolo 3, comma 2, del regolamento (CEE) n.
536/93.
8. I produttori titolari di quote e gli acquirenti sono
tenuti a consentire l'accesso dei funzionari pubblici addetti
ai controlli presso le proprie sedi, impianti, aziende,
magazzini od altri locali, nonché a permettere l'esame della
contabilità e della documentazione commerciale.
| |