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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60021
DDL5002-0014
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Controlli).
     1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano esercitano i controlli amministrativi e gestionali in
  materia di regime delle quote latte.
     2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano organizzano i controlli presso le stalle, prevedendo
  almeno due visite periodiche nel corso dell'annata produttiva,
  volte ad accertare in particolare, tramite i servizi
  veterinari e le strutture delle aziende sanitarie locali
  (ASL), il numero dei capi presenti in stalla, le condizioni
  igienico-sanitarie delle stalle e dei capi, il rispetto della
  normativa in materia di sicurezza del lavoro.  In occasione dei
  controlli periodici, i produttori dichiarano, sotto la loro
  responsabilità, il quantitativo di produzione effettuata e
  consegnata sino a quella data.  Tale dichiarazione è allegata
  ai certificati redatti dai veterinari o dal personale
  incaricato dalle ASL.
     3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano provvedono ad inviare semestralmente all'organismo
  delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i dati rilevati
  nel corso dei controlli periodici.
 
                              Pag. 24
 
     4.  In caso di inadempienza da parte delle regioni e delle
  province autonome nell'esercizio delle funzioni di cui al
  comma 3 del presente articolo, l'organismo delegato ai sensi
  dell'articolo 1, comma 3, procede direttamente
  all'effettuazione dei controlli stessi, nel corso dei
  successivi tre mesi, anche utilizzando il servizio veterinario
  locale e le strutture delle competenti ASL.  In tali casi, il
  territorio della regione o della provincia autonoma
  inadempiente viene escluso dalla attribuzione delle quote
  derivanti dalla riserva nazionale.
     5.  L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
  vigila sulla correttezza della gestione delle quote da parte
  degli acquirenti e provvede a verificare la compatibilità dei
  dati sulla produzione dei singoli produttori provenienti dalle
  regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
  incrociandoli con i dati rinvenibili presso gli acquirenti.  In
  caso di incongruenza dei due dati, l'organismo delegato ai
  sensi dell'articolo 1, comma 3, procede ad accertamenti sulla
  documentazione contabile del produttore, avvalendosi del
  supporto della Guardia di finanza.  Qualora, al termine dei
  citati controlli, si riscontri la non veridicità delle
  dichiarazioni fornite, l'organismo delegato ai sensi
  dell'articolo 1, comma 3, ne informa la regione o la provincia
  autonoma interessata che provvede alla revoca delle quote.
  L'organismo delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, può
  comunque procedere a controlli a campione, con le modalità
  previste dal presente comma.
     6.  Ogni qualvolta la regione o la provincia autonoma
  accerti la non veridicità delle dichiarazioni dei produttori
  ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1^ dicembre 1997,
  n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
  1998, n. 5, ne invia comunicazione all'organismo delegato ai
  sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, e
  procede alla revoca delle quote.
     7.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, con decreto del Ministro per le politiche
  agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province
 
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  autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire
  l'uniforme applicazione del sistema dei controlli sul
  territorio nazionale, anche attraverso la previsione di
  accertamenti molteplici e coordinati nel corso della medesima
  visita, sono definite le modalità e le procedure relative
  a:
       a)  controlli sui produttori titolari di quota e
  sugli acquirenti;
       b)  verifica periodica dell'entità della produzione
  effettiva dei singoli produttori;
       c)  applicazione delle sanzioni previste dalla
  normativa nazionale e comunitaria;
       d)  modalità di compilazione dei modelli L1 e
  trasmissione da parte degli acquirenti della dichiarazione
  prevista dall'articolo 3, comma 2, del regolamento (CEE) n.
  536/93.
     8.  I produttori titolari di quote e gli acquirenti sono
  tenuti a consentire l'accesso dei funzionari pubblici addetti
  ai controlli presso le proprie sedi, impianti, aziende,
  magazzini od altri locali, nonché a permettere l'esame della
  contabilità e della documentazione commerciale.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=016 PAGFIN=0025 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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