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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60022
DDL5002-0015
Progetto di legge Camera n. 5002 - testo presentato - (DDL13-5002)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C5002. TESTIPDL
...C5002.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5002 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
     1.  Gli acquirenti che violano gli obblighi di cui
  all'articolo 5, commi 3 e 4, all'articolo 8, commi 2, 4, 5 e
  6, e all'articolo 9, comma 3, sono assoggettati alla sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni a
  lire 180 milioni.
     2.  I produttori che violano gli obblighi previsti
  dall'articolo 8, commi 2 e 8, e dall'articolo 10, commi 1, 2 e
  7, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 120
  milioni.
     3.  Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7,
  paragrafo 1, lettere  c), d)  ed  f),  del citato
  regolamento (CEE) n. 536/93, è assoggettato alla sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a
  lire 12 milioni.
 
                              Pag. 26
 
     4.  Gli acquirenti, così come definiti dall'articolo 9,
  lettera  e),  del citato regolamento (CEE), n. 3950/92,
  comprese le cooperative, che procedono all'acquisto di latte e
  altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il riconoscimento
  di cui all'articolo 7, lettera  a),  del citato
  regolamento (CEE) n. 536/93, o il cui riconoscimento sia stato
  revocato dalla regione o dalla provincia autonoma, sono
  assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma da lire 30 milioni a lire 180 milioni.
     5.  Le regioni e le province autonome, in caso di
  inosservanza degli obblighi previsti a carico degli acquirenti
  dalla normativa comunitaria o nazionale, possono procedere
  alla revoca del riconoscimento.
     6.  Sino alla riforma del sistema dei controlli comunitari,
  alla irrogazione delle relative sanzioni provvedono le regioni
  e le province autonome.  Si applicano le disposizioni contenute
  nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
  modificazioni, con l'esclusione della facoltà del pagamento in
  misura ridotta prevista nell'articolo 16 della medesima
  legge.
     7.  I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni e
  alle province autonome.
     8.  Le somme evetualmente imputate dal Fondo europeo di
  orientamento e garanzia agricolo (FEOGA) per il mancato
  introito del prelievo dovuto, a causa di inadempienze delle
  regioni o delle province autonome, sono poste, con le modalità
  previste dal regolamento di cui all'articolo 14, a carico
  delle regioni e delle province autonome medesime, ove sono
  ubicate le aziende cui è ascrivibile il prelievo che avrebbe
  dovuto essere versato, ferma restando ogni altra
  responsabilità civile, amministrativa e penale.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5002 TOTPAG=0027 TOTDOC=0016 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=023 PAGFIN=0026 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=500200 00 FASCIDC=13DDL5002 SORTNAV=0500200 000 00000 ZZDDLC5002 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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