| (Sanzioni).
1. Gli acquirenti che violano gli obblighi di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4, all'articolo 8, commi 2, 4, 5 e
6, e all'articolo 9, comma 3, sono assoggettati alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni a
lire 180 milioni.
2. I produttori che violano gli obblighi previsti
dall'articolo 8, commi 2 e 8, e dall'articolo 10, commi 1, 2 e
7, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 120
milioni.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, lettere c), d) ed f), del citato
regolamento (CEE) n. 536/93, è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a
lire 12 milioni.
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4. Gli acquirenti, così come definiti dall'articolo 9,
lettera e), del citato regolamento (CEE), n. 3950/92,
comprese le cooperative, che procedono all'acquisto di latte e
altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il riconoscimento
di cui all'articolo 7, lettera a), del citato
regolamento (CEE) n. 536/93, o il cui riconoscimento sia stato
revocato dalla regione o dalla provincia autonoma, sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 30 milioni a lire 180 milioni.
5. Le regioni e le province autonome, in caso di
inosservanza degli obblighi previsti a carico degli acquirenti
dalla normativa comunitaria o nazionale, possono procedere
alla revoca del riconoscimento.
6. Sino alla riforma del sistema dei controlli comunitari,
alla irrogazione delle relative sanzioni provvedono le regioni
e le province autonome. Si applicano le disposizioni contenute
nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, con l'esclusione della facoltà del pagamento in
misura ridotta prevista nell'articolo 16 della medesima
legge.
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni e
alle province autonome.
8. Le somme evetualmente imputate dal Fondo europeo di
orientamento e garanzia agricolo (FEOGA) per il mancato
introito del prelievo dovuto, a causa di inadempienze delle
regioni o delle province autonome, sono poste, con le modalità
previste dal regolamento di cui all'articolo 14, a carico
delle regioni e delle province autonome medesime, ove sono
ubicate le aziende cui è ascrivibile il prelievo che avrebbe
dovuto essere versato, ferma restando ogni altra
responsabilità civile, amministrativa e penale.
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