| (Disposizioni finali).
1. Salvo diversa disposizione espressamente prevista dalla
presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima, con decreto del Ministro
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per le politiche agricole, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato il
regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili sino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1, in quanto compatibili con le disposizioni della presente
legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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