Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60026
DDL5003-0003
Progetto di legge Camera n. 5003 - testo presentato - (DDL13-5003)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5003. TESTIPDL
...C5003.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5003 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Princìpi).
     1.  La Repubblica, in tutte le sue articolazioni
  istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo
  sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del
  Paese, per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree
  depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione
  delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e
  dell'accoglienza.
     2.  La presente legge ha lo scopo di definire i princìpi
  fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure,
  gli strumenti della politica turistica in attuazione degli
  articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge
  15 marzo 1997, n.59.  Tale definizione è volta a garantire, nel
  contesto europeo, l'equilibrato sviluppo delle attività
  turistiche nazionali e di quelle connesse, considerata la
  rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale, culturale,
  economico ed occupazionale.
     3.  Sono interessi preminenti della Repubblica, anche al
  fine di un armonico ed equilibrato sviluppo delle attività
  turistiche, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione
  delle risorse ambientali e dei beni culturali e delle culture
  e delle tradizioni locali.
     4.  La Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione
  turistica nella promozione dell'accoglienza sotto il profilo
  della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane, e
  promuove il miglioramento delle stesse attraverso interventi
  finalizzati anche a scopi di prevenzione civile.
 
                               Pag. 3
 
     5.  La Repubblica valorizza il ruolo delle imprese
  turistiche, alberghiere e ricettive nell'ambito delle
  politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e
  media impresa, anche in coerenza con il principio di
  conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo
  esistente, in quanto rispondente a finalità di pubblico
  interesse e di utilità sociale.
     6.  La Repubblica promuove politiche attive per l'accesso
  alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare
  riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con
  ridotte capacità motorie e sensoriali, e valorizza nelle
  politiche dell'ospitalità e dell'offerta il ruolo delle
  comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni
  culturali, imprenditoriali e associative, e delle associazioni
  pro loco.
     7.  Ogni attività turistica si deve informare ai principi
  della tutela del turista, che la Repubblica promuove
  attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di
  sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della
  qualità dell'accoglienza.
     8.  Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
  principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
  lettera  a),  della legge 15 marzo 1997, n.59, il ruolo
  dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo
  in ambito territoriale, con particolare riguardo
  all'attuazione delle politiche intersettoriali ed
  infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta
  turistica e all'accoglienza ed informazione dei turisti ed al
  marketing  turistico urbano.
     9.  Le norme della presente legge non pregiudicano le
  competenze legislative delle regioni a statuto speciale e
  delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5003 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5003 TOTPAG=0023 TOTDOC=0020 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=005 PAGFIN=0003 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=500300 00 FASCIDC=13DDL5003 SORTNAV=0500300 000 00000 ZZDDLC5003 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati