| (Princìpi).
1. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni
istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo
sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del
Paese, per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree
depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione
delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e
dell'accoglienza.
2. La presente legge ha lo scopo di definire i princìpi
fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure,
gli strumenti della politica turistica in attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge
15 marzo 1997, n.59. Tale definizione è volta a garantire, nel
contesto europeo, l'equilibrato sviluppo delle attività
turistiche nazionali e di quelle connesse, considerata la
rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale, culturale,
economico ed occupazionale.
3. Sono interessi preminenti della Repubblica, anche al
fine di un armonico ed equilibrato sviluppo delle attività
turistiche, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione
delle risorse ambientali e dei beni culturali e delle culture
e delle tradizioni locali.
4. La Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione
turistica nella promozione dell'accoglienza sotto il profilo
della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane, e
promuove il miglioramento delle stesse attraverso interventi
finalizzati anche a scopi di prevenzione civile.
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5. La Repubblica valorizza il ruolo delle imprese
turistiche, alberghiere e ricettive nell'ambito delle
politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e
media impresa, anche in coerenza con il principio di
conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo
esistente, in quanto rispondente a finalità di pubblico
interesse e di utilità sociale.
6. La Repubblica promuove politiche attive per l'accesso
alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare
riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con
ridotte capacità motorie e sensoriali, e valorizza nelle
politiche dell'ospitalità e dell'offerta il ruolo delle
comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni
culturali, imprenditoriali e associative, e delle associazioni
pro loco.
7. Ogni attività turistica si deve informare ai principi
della tutela del turista, che la Repubblica promuove
attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di
sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della
qualità dell'accoglienza.
8. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, il ruolo
dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo
in ambito territoriale, con particolare riguardo
all'attuazione delle politiche intersettoriali ed
infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta
turistica e all'accoglienza ed informazione dei turisti ed al
marketing turistico urbano.
9. Le norme della presente legge non pregiudicano le
competenze legislative delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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