Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60027
DDL5003-0004
Progetto di legge Camera n. 5003 - testo presentato - (DDL13-5003)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5003. TESTIPDL
...C5003.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5003 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Competenze dello Stato e delle regioniin materia di
                          turismo).
     1.  Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
 
                               Pag. 4
 
  sono conservate all'Amministrazione statale le seguenti
  funzioni:
         a)  rapporti internazionali e coordinamento dei
  rapporti con l'Unione europea;
         b)  coordinamento intersettoriale degli interventi
  statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli
  relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali ed al
  commercio;
         c)  definizione delle modalità di acquisizione dei
  dati statistici relativi alle attività turistiche e
  trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in
  attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n.112;
         d)  politiche di tutela del turista;
         e)  indirizzo e coordinamento delle attività
  promozionali all'estero di rilievo nazionale.
     2.  Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di
  cui all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  della legge 15
  marzo 1997, n.59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte
  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il
  Dipartimento del turismo, fatte salve le competenze del
  Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
     3.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
  n.112, può essere comunque adottato decorsi sessanta giorni
  dalla richiesta dei pareri di cui alla lettera  a)  del
  comma 1 del medesimo articolo.
     4.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
  n.112, aggiornato almeno ogni tre anni, secondo le procedure
  previste nel citato articolo 44, provvede a:
         a)  individuare lo  standard  minimo dei
  servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, al fine
  di rendere omogenei e riconoscibili tali servizi su tutto il
  territorio nazionale;
 
                               Pag. 5
 
         b)  definire le categorie di imprese turistiche e
  di attività professionali di rilevanza nazionale, al fine di
  individuare tra di esse le imprese e le professioni per le
  quali si ravvisa la necessità di istituire elenchi regionali;
  nonchè stabilire i requisiti di ammissibilità a detti
  elenchi;
         c)  definire i livelli minimi delle superfici e dei
  volumi delle camere di albergo, al fine di garantire
  standard  omogenei, relativi alle condizioni di igiene e
  di salubrità della ricettività alberghiera;
         d)  stabilire gli  standard  minimi di qualità
  dei servizi principali offerti dalle imprese turistiche
  nell'esercizio della loro attività, con particolare
  riferimento agli  standard  ed ai criteri relativi alla
  classificazione alberghiera ed alle altre forme di
  ricettività, compresa quella destinata al turismo itinerante,
  al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale anche
  in relazione ad analoghi  standard  utilizzati nei Paesi
  europei e di tutelare l'utente dei servizi ricettivi da
  eventuali abusi e disfunzioni;
         e)  stabilire i criteri e le direttive per
  l'emanazione di una Carta dei diritti e dei doveri del
  turista, con lo scopo di fornire all'utente delle prestazioni
  e dei servizi turistici ogni utile informazione sulla
  legislazione nazionale e regionale;
         f)  definire i requisiti delle associazioni senza
  scopo di lucro a finalità turistiche, al fine di svilupparne e
  renderne trasparente l'attività, e individuare i criteri di
  ammissibilità ad appositi elenchi regionali;
         g)  dettare indirizzi concernenti lo sviluppo
  dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto
  il Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;
         h)  dettare indirizzi generali per la promozione
  turistica dell'Italia all'estero;
         i)  dettare indirizzi per la definizione di "comune
  a vocazione turistica".
 
                               Pag. 6
 
     5.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, un apposito Fondo di cofinanziamento per la
  riqualificazione dell'offerta turistica, alimentato dalle
  risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
  dall'articolo 15.  Il Fondo è ripartito tra le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le
  rispettive somme per interventi finalizzati:
         a)  al finanziamento dell'innovazione tecnologica
  degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con
  particolare riguardo alla promozione dello  standard
  unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 4,
  lettera  a);
         b)  alla riqualificazione urbana e territoriale
  delle località ad alta intensità di insediamenti
  turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti
  infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla
  valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e
  alla tutela dei locali storici;
         c)  alla promozione di progetti per la
  riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per
  gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la
  classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici
  con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di
  qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di
  club  di prodotto;
         d)  al sostegno delle attività e dei processi di
  aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese
  turistiche, anche in forma cooperativa o consortile, al fine
  di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei
  livelli di qualità dell'offerta.
     6.  I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità
  del Fondo di cui al comma 5 sono determinati con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella
  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n.281.
     7.  La Carta dei diritti e dei doveri del turista di cui al
  comma 4, lettera  e),  redatta
 
                               Pag. 7
 
  dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue,
  contiene:
         a)  informazioni sui diritti e sugli obblighi del
  turista per quanto riguarda la fruizione di servizi
  turistico-ricettivi comunque effettuata, sulle procedure di
  ricorso, sulle forme facoltative di arbitrato e di
  conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;
         b)  informazioni sui contratti di
  multiproprietà;
         c)  notizie sui sistemi di classificazione
  esistenti e sulla segnaletica;
         d)  informazioni sui diritti e sugli obblighi del
  turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo,
  ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di
  trasporto su gomma;
         e)  informazioni sui diritti e sugli obblighi del
  turista quale utente delle agenzie di viaggi e turismo, dei
  viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
         f)  informazioni sulle polizze assicurative,
  sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e
  doganali;
         g)  informazioni sui metodi per far valere i propri
  diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le
  associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei
  consumatori;
         h)  informazioni sulle norme vigenti in materia di
  rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico
  nazionale;
         i)  ogni altra informazione o notizia che abbia
  attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la
  riconoscibilità del sistema turistico nazionale.
 
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