| (Competenze dello Stato e delle regioniin materia di
turismo).
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
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sono conservate all'Amministrazione statale le seguenti
funzioni:
a) rapporti internazionali e coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea;
b) coordinamento intersettoriale degli interventi
statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli
relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali ed al
commercio;
c) definizione delle modalità di acquisizione dei
dati statistici relativi alle attività turistiche e
trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112;
d) politiche di tutela del turista;
e) indirizzo e coordinamento delle attività
promozionali all'estero di rilievo nazionale.
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n.59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il
Dipartimento del turismo, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, può essere comunque adottato decorsi sessanta giorni
dalla richiesta dei pareri di cui alla lettera a) del
comma 1 del medesimo articolo.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, aggiornato almeno ogni tre anni, secondo le procedure
previste nel citato articolo 44, provvede a:
a) individuare lo standard minimo dei
servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, al fine
di rendere omogenei e riconoscibili tali servizi su tutto il
territorio nazionale;
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b) definire le categorie di imprese turistiche e
di attività professionali di rilevanza nazionale, al fine di
individuare tra di esse le imprese e le professioni per le
quali si ravvisa la necessità di istituire elenchi regionali;
nonchè stabilire i requisiti di ammissibilità a detti
elenchi;
c) definire i livelli minimi delle superfici e dei
volumi delle camere di albergo, al fine di garantire
standard omogenei, relativi alle condizioni di igiene e
di salubrità della ricettività alberghiera;
d) stabilire gli standard minimi di qualità
dei servizi principali offerti dalle imprese turistiche
nell'esercizio della loro attività, con particolare
riferimento agli standard ed ai criteri relativi alla
classificazione alberghiera ed alle altre forme di
ricettività, compresa quella destinata al turismo itinerante,
al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale anche
in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi
europei e di tutelare l'utente dei servizi ricettivi da
eventuali abusi e disfunzioni;
e) stabilire i criteri e le direttive per
l'emanazione di una Carta dei diritti e dei doveri del
turista, con lo scopo di fornire all'utente delle prestazioni
e dei servizi turistici ogni utile informazione sulla
legislazione nazionale e regionale;
f) definire i requisiti delle associazioni senza
scopo di lucro a finalità turistiche, al fine di svilupparne e
renderne trasparente l'attività, e individuare i criteri di
ammissibilità ad appositi elenchi regionali;
g) dettare indirizzi concernenti lo sviluppo
dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto
il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;
h) dettare indirizzi generali per la promozione
turistica dell'Italia all'estero;
i) dettare indirizzi per la definizione di "comune
a vocazione turistica".
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5. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, un apposito Fondo di cofinanziamento per la
riqualificazione dell'offerta turistica, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 15. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le
rispettive somme per interventi finalizzati:
a) al finanziamento dell'innovazione tecnologica
degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con
particolare riguardo alla promozione dello standard
unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 4,
lettera a);
b) alla riqualificazione urbana e territoriale
delle località ad alta intensità di insediamenti
turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti
infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla
valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e
alla tutela dei locali storici;
c) alla promozione di progetti per la
riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per
gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la
classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici
con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di
qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di
club di prodotto;
d) al sostegno delle attività e dei processi di
aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese
turistiche, anche in forma cooperativa o consortile, al fine
di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei
livelli di qualità dell'offerta.
6. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità
del Fondo di cui al comma 5 sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281.
7. La Carta dei diritti e dei doveri del turista di cui al
comma 4, lettera e), redatta
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dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue,
contiene:
a) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista per quanto riguarda la fruizione di servizi
turistico-ricettivi comunque effettuata, sulle procedure di
ricorso, sulle forme facoltative di arbitrato e di
conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;
b) informazioni sui contratti di
multiproprietà;
c) notizie sui sistemi di classificazione
esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di
trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente delle agenzie di viaggi e turismo, dei
viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative,
sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e
doganali;
g) informazioni sui metodi per far valere i propri
diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le
associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei
consumatori;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di
rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico
nazionale;
i) ogni altra informazione o notizia che abbia
attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la
riconoscibilità del sistema turistico nazionale.
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