| (Realizzazione di impianti).
1. I comuni turistici, d'intesa con le regioni, possono
individuare nei bacini di rilevanza turistica aree in cui
realizzare impianti quali:
a) palazzi dei congressi;
b) impianti acquatici;
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c) impianti sportivi;
d) teatri;
e) musei ed altre mostre permanenti, che dovranno
essere adeguati alle dimensioni previste nella programmazione
pluriennale di sviluppo del bacino turistico.
2. La costruzione di opere di cui al comma 1 potrà essere
realizzata sia da imprese private che da società miste le
quali beneficeranno delle agevolazioni di cui al comma 3.
3. Le concessioni relative alle seguenti opere, fatto
salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.394,
potranno essere rilasciate con riduzioni fino al 50 per cento
dell'importo relativo al costo della concessione, stabilite
dagli enti locali interessati e riportate nell'apposito
regolamento edilizio:
a) opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria di strutture alberghiere e para-alberghiere e di
villaggi turistici;
b) opere di restauro conservativo di abitazioni e
di edifici situati in centri storici di interesse culturale o
di attrazione turistica;
c) opere di costruzione, ristrutturazione ed
ampliamento di strutture alberghiere, para-alberghiere,
residenze turistiche, case albergo, villaggi turistici e
campeggi;
d) opere finalizzate al mutamento della
destinazione d'uso di edifici di tipo residenziale in edifici
di tipo alberghiero, con imposizione di un vincolo almeno
ventennale;
e) edifici di cui alle lettere a), b), c), d),
e) del comma 1.
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