| (Norme suppletive transitorie).
1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, e, in
particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà di
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cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della predetta
legge, esercitano le funzioni in materia di turismo e di
industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, prevede norme, denominate "norme suppletive
transitorie", le quali entrano in vigore ad una data
prefissata dal medesimo decreto, in assenza di disciplina
regionale, nelle seguenti materie:
a) attribuzione di funzioni e competenze in
materia di turismo alle province ed ai comuni e definizione
dell'organizzazione regionale per la promozione e per
l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza
ai turisti;
b) disciplina del vincolo di destinazione d'uso
degli immobili adibiti ad attività turistico-ricettive.
3. Le norme suppletive di cui al comma 2, adottate previa
intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, perdono la loro
efficacia se la regione interessata provvede, successivamente
alla loro entrata in vigore, ad emanare una propria
normativa.
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